Sentenza n. 11243/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente (n. protocollo domanda 47073 del 16.10.2025) e non concluso, con condanna dell’amministrazione a provvedere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo di avere presentato telematicamente il 16 ottobre 2025 un'istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. L'amministrazione non avrebbe adottato alcun provvedimento conclusivo entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il ricorso era diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e alla condanna dell'amministrazione a provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo del Ministero di concludere il procedimento e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge. Ha rilevato che l'obbligo di provvedere deriva dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e che l'art. 16 d.lgs. n. 206/2007 impone all'autorità competente di verificare la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva adottato il provvedimento conclusivo, il giudice gli ha ordinato di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato inoltre nominato un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o suo delegato, che, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell'interessata, dovrà provvedere entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 750, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato utilizzato per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modificazioni dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine entro cui l'autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è fondata quando risultano congiuntamente un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere il procedimento e l'inutile decorso del termine previsto per l'adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione, richiedere eventualmente le integrazioni necessarie e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro il termine previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007.
- Il giudice amministrativo, accertata l'illegittimità del silenzio-inadempimento, può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta dell'interessato e operare dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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