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Sentenza

Sentenza n. 11243/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente (n. protocollo domanda 47073 del 16.10.2025) e non concluso, con condanna dell’amministrazione a provvedere.

Giustizia amministrativa202604165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo di avere presentato telematicamente il 16 ottobre 2025 un'istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. L'amministrazione non avrebbe adottato alcun provvedimento conclusivo entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il ricorso era diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e alla condanna dell'amministrazione a provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo del Ministero di concludere il procedimento e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge. Ha rilevato che l'obbligo di provvedere deriva dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e che l'art. 16 d.lgs. n. 206/2007 impone all'autorità competente di verificare la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva adottato il provvedimento conclusivo, il giudice gli ha ordinato di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato inoltre nominato un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o suo delegato, che, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell'interessata, dovrà provvedere entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 750, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato utilizzato per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modificazioni dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce il termine entro cui l'autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è fondata quando risultano congiuntamente un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere il procedimento e l'inutile decorso del termine previsto per l'adozione del provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione, richiedere eventualmente le integrazioni necessarie e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro il termine previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007.
  • Il giudice amministrativo, accertata l'illegittimità del silenzio-inadempimento, può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta dell'interessato e operare dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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