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Ordinanza

Ordinanza n. 674/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione di Giunta del Comune di Castellaneta n. 94 datata 26.03.2025, pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.03.2025 per 15 giorni consecutivi, non notificata, avente ad oggetto “Sentenza Consiglio di Stato 4481/2024. Procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive del territorio costiero del Comune di Castellaneta. Presa d'atto del Decreto-Legge 16 settembre 2024 n. 131. Indirizzi operativi”; b) della Determinazione n. 904 datata 24.04.2025 a firma del Responsabile dell'Area 3 - Pianificazione territoriale, manutenzione, edilizia privata, agricoltura e attività produttive - del Comune di Castellaneta, pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 28.04.2025, avente ad oggetto “approvazione dello schema di bando di gara e dei relativi allegati per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime”; nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: della Determina di nomina del R.U.P.; del bando di gara; del D.G.U.E.; del manuale operativo; dell'all. A - domanda di partecipazione; dell'all. B - attestato sopralluogo; dell'all. C - patto di integrità; dell'all. D - schema di concessione; dell'all. F - elaborati grafici; dell'all. G - elementi di valutazione dell'offerta tecnica; dell'all. H - offerta economica; c) di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali e in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della D.G.C. n. 66 del 22.03.2024, della Determinazione Dirigenziale n. 710 del 08.05.2024, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 dell'11.10.2024 e dell'allegato “Schema di convenzione per supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Castellaneta”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società LA VELA S.A.S. il 24/06/2025: nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente, della concessione demaniale n. 08 datata 19.05.2025 con la quale l’Amministrazione Comunale ha rilasciato un titolo demaniale provvisorio, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per esecuzione del Codice della Navigazione, fino al 31.12.2025 dell’area demaniale della superficie di mq 2.990,00 identificata in Catasto al Fg 124, p.lle 7 e 166 già oggetto di concessione demaniale marittima n. 01 del 26.05.2010. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA VELA S.A.S. il 07/01/2026: della Determinazione n. 2299 datata 16.10.2025 a firma del Dirigente dell’Area 3 – Pianificazione Territoriale, Manutenzione, Edilizia Privata, Agricoltura e Attività Produttive - del Comune di Castellaneta avente ad oggetto: “Approvazione modifiche allo schema di bando di gara e relativi allegati già approvati con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 24/04/2025, in adeguamento alla D.G.C. n. 236 del 23/06/2025 ed alla D.G.C. n. 327 del 17/09/2025, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime” pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 21.10.2025 nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: del bando di gara; del manuale operativo; dell’all. A – domanda di partecipazione; dell’all. B – attestato sopralluogo; dell’all. C – patto di integrità; dell’all. D – schema di concessione; dell’all. F – elaborato grafico; dell’all. G – elementi di valutazione dell’offerta tecnica; dell’all. H – offerta economica; del DGUE; di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202500607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di indizione e disciplina della procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, inclusa la successiva concessione demaniale provvisoria e le modifiche al bando

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la deliberazione di Giunta comunale che dettava gli indirizzi operativi, la determinazione di approvazione dello schema di bando e degli allegati di gara, la concessione demaniale provvisoria rilasciata a un soggetto non individuato nel testo e la successiva determinazione di modifica del bando. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia questioni relative alle modalità e ai criteri di individuazione e localizzazione dei lotti da concedere, al rispetto del Piano Regionale delle Coste e delle relative norme tecniche di attuazione, nonché all’idoneità concreta dei lotti a perseguire le finalità funzionali e le esigenze strutturali previste dal bando. Sono inoltre da verificare la dotazione dei lotti quanto ad allaccio alla rete fognaria e all’acquedotto e la loro accessibilità dalla viabilità pubblica o la possibilità di collegamento alla stessa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e ha disposto ulteriori incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Comune di Castellaneta dovrà depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti corredata dalla documentazione necessaria, compresi rilievi planimetrici e fotografici. La relazione dovrà illustrare le modalità e i criteri utilizzati per individuare e localizzare i lotti, indicare le disposizioni del Piano Regionale delle Coste e delle relative NTA applicate e descrivere le attività di perimetrazione. Dovrà inoltre precisare, per ciascun lotto, l’idoneità rispetto alle finalità e alle esigenze strutturali del bando, la presenza o assenza degli allacci alla rete fognaria e all’acquedotto e l’accessibilità o collegabilità alla viabilità pubblica. Il giudice ha espressamente precisato che il Comune deve proseguire la procedura selettiva già avviata, non essendo stata disposta la sospensione del procedimento. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 30 settembre 2026, senza decisione sul merito e senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo per acquisire chiarimenti e documentazione necessari alla decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 65 e 67 c.p.a. nel quadro degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore base normativa degli incombenti istruttori disposti dal TAR.

  • Piano Regionale delle Coste e relative NTA

    Parametro tecnico-pianificatorio la cui concreta applicazione nella localizzazione e perimetrazione dei lotti deve essere chiarita dall’amministrazione.

  • art. 10 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione

    Indicato nell’epigrafe quale base normativa della concessione demaniale provvisoria impugnata; l’ordinanza non ne interpreta specificamente la portata.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dalla verifica delle modalità di individuazione e localizzazione di lotti demaniali, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione dettagliata dell’amministrazione, corredata dalla documentazione tecnica e dai rilievi planimetrici e fotografici necessari.
  • Nelle controversie sulla selezione per l’affidamento di concessioni demaniali, l’amministrazione deve essere in grado di documentare il rispetto dei criteri dettati dagli strumenti regionali di pianificazione costiera e dalle relative norme tecniche di attuazione nella perimetrazione dei lotti.
  • L’idoneità dei lotti oggetto di concessione deve essere verificata anche in rapporto alle finalità funzionali e alle esigenze strutturali indicate nel bando, nonché alle condizioni concrete di dotazione infrastrutturale e di accessibilità.
  • La disposizione di incombenti istruttori non comporta, di per sé, la sospensione della procedura amministrativa già avviata; in assenza di una specifica misura cautelare sospensiva, l’amministrazione è tenuta a proseguire il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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