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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11086/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato il sequestro preventivo disposto per oltre 4 milioni di euro, nell'ambito di un'indagine per omesso versamento delle ritenute (art. 10‑bis D.lgs. n. 74/2000). Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: (1) censura sulla possibilità di procedere a sequestro/confisca "diretta" delle somme ritenute profitto del reato tributario anche se confluite sul conto acceso alla gestione commissariale dopo l'ammissione della società Meridi alla amministrazione straordinaria (argomentando che il "risparmio di spesa" permane e rende direttamente aggredibile tale denaro); (2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 12‑bis D.lgs. n. 74/2000 per violazione dell'art. 3 Cost., sostenendo che la confisca per equivalente sarebbe ingiustamente afflittiva se applicata a soggetti che non hanno beneficiato direttamente del profitto (es. l'organo sociale).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) nelle fattispecie tributarie il profitto è essenzialmente un "risparmio di spesa" determinatosi al momento della scadenza dell'obbligo tributario; le somme affluite sui conti dopo la consumazione del reato (qui, il conto della gestione commissariale e l'acconto sul prezzo versato dal promissario acquirente) non costituiscono il profitto diretto e quindi non sono suscettibili di confisca diretta; (ii) l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ha trasferito la gestione e la disponibilità dei beni al commissario, e le somme accreditate dopo l'ammissione alla procedura derivano da legittime operazioni di cessione e non dal risparmio di imposta; (iii) poiché la confisca diretta sul patrimonio della società non era praticabile (incapienza), il tribunale ha legittimamente disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente nei confronti delle persone fisiche indagate, segnatamente del Pulvirenti quale amministratore di fatto. Quanto alla censura costituzionale, la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata: l'art. 12‑bis è conforme alla ratio legislativa di disincentivare i reati economici; la confisca per equivalente, essendo eventuale e subordinata all'impraticabilità della confisca diretta, non appare irragionevole o sproporzionata.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑bis

    Definisce il delitto di omesso versamento delle ritenute. La Corte sottolinea che, nei reati tributari come questo, il "profitto" è sostanzialmente un risparmio di spesa (mancato esborso) determinatosi alla scadenza dell'obbligo fiscale.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12‑bis

    "1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto."

    La confisca di valore (per equivalente) è prevista come misura eventuale e obbligatoria quando la confisca diretta non è possibile; può colpire beni di cui il reo ha disponibilità. La Corte ritiene legittima la confisca per equivalente applicata agli autori del reato quando il profitto non è aggredibile nella persona giuridica.

  • D.lgs. 24 giugno 1999, n. 270, art. 19 (amministrazione straordinaria)

    "Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale."

    L'amministrazione straordinaria ha forte natura pubblicistica e trasferisce la gestione al commissario; ciò comporta che somme e beni acquisiti dalla gestione commissariale dopo l'ammissione non sono nella disponibilità dell'amministratore/fallito e non costituiscono automaticamente profitto del reato per la società.

  • Legge fallimentare, art. 42

    "La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento."

    Richiamata per spiegare l'effetto di perdita di disponibilità sui beni nei procedimenti concorsuali; la Corte usa il principio per argomentare l'irrilevanza delle somme gestite dal commissario come profitto del reato aziendale.

  • D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

    Il Codice della crisi non è estensivamente applicabile all'amministrazione straordinaria; ciò impedisce di trasferire automaticamente principi tratti dal fallimento ordinario alla specifica disciplina dell'amministrazione straordinaria.

  • Costituzione, art. 3

    Articolo invocato dalla dedotta questione di costituzionalità: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, ritenendo che la disciplina della confisca per equivalente sia giustificata da ragioni di politica criminale e non incongrua rispetto al principio di uguaglianza.

Massime di principio

  • Nei reati tributari di omesso versamento, il "profitto" è in genere un risparmio di spesa (mancato esborso) determinatosi alla scadenza dell'obbligo fiscale: per essere confiscabile "direttamente" il valore deve essere già entrato nel patrimonio dell'autore al momento utile.
  • Le somme affluite sui conti successivamente alla consumazione del reato (soprattutto se su conti diversi o su conti gestiti da organi della procedura concorsuale) non sono di norma considerate profitto diretto e dunque non sono suscettibili di confisca diretta; possono però essere oggetto di confisca per equivalente se la confisca diretta è impraticabile.
  • L'apertura di una procedura di amministrazione straordinaria trasferisce la gestione e la disponibilità al commissario; le entrate conseguenti alle operazioni di cessione poste in essere dalla gestione commissariale vanno valutate come derivanti dalla procedura e non come provento originario del reato.
  • Se il profitto diretto non è aggredibile (p.es. incapienza del patrimonio della società), l'ordinamento ammette il sequestro preventivo e la confisca per equivalente sui beni di chi ha la disponibilità o sulla persona fisica responsabile (amministratore), nei limiti del valore del profitto.
  • Le censure di incostituzionalità con riferimento all'art. 12‑bis trovano difficile accoglimento quando la norma è funzionale a una scelta di politica criminale coerente (deterrenza del "crimine che paga"); la confisca per equivalente è considerata una misura eventuale e bilanciata, non un automatismo ingiustificato.
  • Per contrastare efficacemente richieste di sequestro diretto è determinante documentare la data e l'origine delle somme: la prova che i flussi siano posteriori e non riconducibili al risparmio d'imposta è decisiva per escluderne la sequestrabilità diretta.

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