Sentenza del 13/02/2020 n. 3592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello principale del Comune e rigettando l'appello incidentale della contribuente, aveva ritenuto tassabile il terreno nonostante fosse stato occupato e in parte inagibile per discarica. Nei sei motivi di ricorso si censurava: 1) mancato riconoscimento dell'efficacia di un giudicato formato su diversa annualità (2004) che aveva già ritenuto il terreno non agibile; 2) omessa pronuncia su eccezioni di nullità dell'atto per mancanza di motivazione e su duplice tassazione dello stesso cespite; 3) insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento; 4) confusione tra edificabilità e effettiva utilizzabilità edificatoria con motivazione apparente della CTR; 5) mancato esame di prove documentali prodotte dalla contribuente; 6) mancato riconoscimento dell'inagibilità dovuta all'occupazione abusiva con discarica che impediva l'utilizzo edificatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto solamente il secondo motivo (omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni relative a nullità dell'atto per carenza di motivazione e alla doppia tassazione), ritenendo fondata la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. Tuttavia, ritenuto che la questione non necessitava di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito: ha rigettato il ricorso originario della contribuente (G.Building s.r.l.) e ha compensato integralmente le spese di lite. Gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati o inammissibili. Sentenza cassata con riferimento al motivo accolto e causa decisa nel merito il 8 novembre 2019 (depositata 13 febbraio 2020).
Norme richiamate
Codice Civile
Riferimento alla necessità di valutare l'efficacia del giudicato esterno e la sua portata; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul giudicato come elemento assimilabile a norma ai fini interpretativi.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5; art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 36 D.Lgs. 546/1992 richiamato
Art. 360 utilizzato per inquadrare le censure di legittimità; art.112 richiede pronuncia su tutte le questioni rilevanti introdotte in giudizio (omessa pronuncia censurata e accolto il motivo); art.132 e disposizioni sulla motivazione richiamate per valutare sufficienza della motivazione della sentenza di merito.
Costituzione
Richiamato il principio della ragionevole durata del processo e l'obbligo costituzionale di motivazione delle decisioni; utilizzato per giustificare l'elisione del rinvio quando la Corte può decidere nel merito senza nuovi accertamenti.
D.Lgs. n. 504/1992
art. 5, comma 5; art. 11, comma 2-bis
Art.5/5 richiamato in relazione alla variabilità del valore immobiliare fra periodi d'imposta (giudicato non automaticamente estensibile ad annualità diverse). Art.11/2-bis stabilisce l'obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento; la Corte ha interpretato tale obbligo come adempiuto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata in riferimento agli obblighi di motivazione e trasparenza dell'atto impositivo, ma la Corte ha confermato che non è necessario che l'atto esaurisca tutte le possibili ragioni giuridiche di esclusione, essendo onere del contribuente provarle.
L. n. 241/1990
Richiamata insieme allo Statuto del contribuente in relazione agli obblighi di motivazione degli atti amministrativi e alla possibilità di contestazione in giudizio.
D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione in materia tributaria e ai criteri di ricognizione degli elementi di fatto in punto di legittimità.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una diversa annualità può vincolare le parti solo con riferimento a fatti e qualificazioni di carattere permanente o pluriennale; elementi variabili di periodo in periodo (es. utilizzabilità reale, valore, limitazioni temporanee) non ne consentono automaticamente l'estensione ad anni diversi.
- L'omessa pronuncia su eccezioni o domande introdotte costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Cassazione può cassare con rinvio o, se la questione è di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito per ragioni di economia processuale.
- L'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia ICI è assolto quando l'atto permette al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali (identificazione immobile, soggetto, ammontare) e può efficacemente dedurre le contestazioni; non è necessario che l'ente anticipi e confuti tutte le argomentazioni difensive possibili.
- La temporanea occupazione o inagibilità di un terreno non comporta automaticamente la perdita della qualificazione edificatoria ai fini dell'imposizione fiscale; il rimedio contro l'occupante che ha provocato il danno è l'azione risarcitoria, salvo che il contribuente provi che l'inagibilità sia un elemento stabile e decisivo del presupposto impositivo per il periodo considerato.
- In sede di legittimità la Corte non è luogo per una rinnovata valutazione del materiale probatorio: le doglianze che implicano rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo vizio di motivazione assoluta o apparente.
- Il contribuente ha l'onere di allegare e provare le cause di esclusione o esenzione dall'imposta; l'amministrazione deve motivare gli avvisi sui fatti astrattamente giustificativi della pretesa, ma non su tutte le ipotesi di esclusione astrattamente prospettabili.
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