Cassazione Civile, Ordinanza n. 02651/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia riguarda un'opposizione di terzo proposta da una soggetto che, acquistato nel 2003 un immobile appartenente ai convenuti di un precedente giudizio, sosteneva di non essere vincolato dalla sentenza d'appello n. 98/2000 che aveva ordinato ai precedenti proprietari di eliminare balconate, pluviali e vedute realizzati in prossimità del confine con il fondo dell'attore. In un primo passaggio la Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo che il giudicato si fosse formato prima dell'acquisto. Con ordinanza rescindente n. 4219/2014 la Cassazione aveva cassato con rinvio perché mancava, nel fascicolo, la prova certificata del passaggio in giudicato della sentenza invocata. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha invece ritenuto ammissibile la produzione del certificato di passaggio in giudicato, benché depositato dalla parte resistente oltre il termine di costituzione e in un giudizio di rinvio che la ricorrente qualificava come a istruzione chiusa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione degli artt. 394, 384, 166 e 345 c.p.c. per l'ammessa produzione tardiva del certificato e per l'attribuzione di efficacia di giudicato alla sentenza del 2000; violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione; violazione degli artt. 394, 384, 166 e 345 c.p.c. per avere il giudice del rinvio acquisito una prova nuova non consentita; ulteriore violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere il giudice del rinvio riesaminato un accertamento che la ricorrente riteneva già precluso dalla decisione rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, affermando che nel giudizio di rinvio erano legittimamente acquisibili, per esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza rescindente, i documenti necessari a verificare l'effettivo passaggio in giudicato della sentenza presupposta. Ha ritenuto quindi corretta la decisione della Corte d'appello di Palermo in sede di rinvio, la quale aveva accertato l'esistenza del giudicato esterno sulla sentenza n. 98/2000 e, conseguentemente, l'opponibilità della condanna al facere nei confronti dell'avente causa successivo. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 404, primo comma, c.p.c.
disciplina l'opposizione di terzo proposta avverso una sentenza pregiudizievole per il terzo.
art. 2909 c.c.
il giudicato fa stato tra le parti e nei confronti degli aventi causa, quando ne ricorrano i presupposti di opponibilità.
art. 384 c.p.c.
primo comma; comma 2 ultima parte
nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene; tuttavia, ove la cassazione abbia demandato ulteriori verifiche, possono essere svolte le istruttorie necessarie entro il perimetro segnato dalla sentenza rescindente.
art. 394 c.p.c.
il giudizio di rinvio è a istruzione sostanzialmente chiusa, con preclusione di nuove prove salvo casi eccezionali collegati alla sentenza di annullamento o a sopravvenienze/forza maggiore.
art. 166 c.p.c.
la tardiva costituzione della parte può incidere sulle facoltà processuali, ma nel caso concreto non ha impedito l'acquisizione del documento richiesto dalle esigenze del rinvio.
art. 345 c.p.c.
richiamato quale parametro di preclusione alle produzioni documentali nuove, ma non ritenuto ostativo quando la prova sia giustificata dalle esigenze istruttorie del giudizio di rinvio.
art. 124 disp. att. c.p.c.
la certificazione del passaggio in giudicato è stata considerata idonea a dimostrare lo stabilizzarsi del giudicato esterno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il divieto di nuove prove non è assoluto: è consentita la produzione di documenti quando essa sia resa necessaria dalle esigenze istruttorie sorte per effetto della sentenza rescindente o quando il documento serva a verificare un presupposto rimasto controverso dopo l'annullamento.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di accertare i fatti e di acquisire gli elementi indispensabili a colmare il vuoto istruttorio lasciato dalla decisione di annullamento, purché non alteri il perimetro tracciato dal giudizio rescindente.
- La verifica dell'opponibilità di un giudicato esterno richiede la prova del suo effettivo passaggio in giudicato; in mancanza di tale prova, la sentenza prodotta non può essere considerata definitivamente stabilizzata ai fini dell'efficacia vincolante verso terzi o aventi causa.
- L'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio si estende alle questioni già definite o necessariamente presupposte dalla decisione rescindente, ma non impedisce al giudice di merito di compiere gli accertamenti istruttori specificamente rimessi in sede di rinvio.
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