Cassazione Penale, Sentenza n. 34010/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 dicembre 2025, aveva confermato la condanna di due imputati per concorso nella detenzione di cocaina destinata alla cessione, ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990. I fatti erano avvenuti a Torvajanica il 14 marzo 2025: a uno degli imputati erano stati trovati addosso 24,23 grammi di cocaina, suddivisi in 48 confezioni; in un’abitazione aperta con le chiavi in possesso dell’altro imputato erano stati rinvenuti oltre un chilogrammo di cocaina e circa 9.000 euro. Nell’appartamento erano presenti anche il passaporto del primo imputato e i documenti personali di entrambi. Il primo ricorrente, con ricorso sottoscritto personalmente, ha contestato la valutazione della responsabilità e la mancata riduzione della pena al minimo edittale, invocando i criteri dell’art. 133 c.p. Il secondo ricorrente ha sostenuto che le proprie dichiarazioni confessorie riguardassero soltanto la droga trovata addosso e non quella nell’abitazione; ha contestato la valutazione delle dichiarazioni dell’imputato e del verbalizzante, la rilevanza attribuita alla presenza del passaporto e l’inferenza sulla sua disponibilità dell’appartamento, negando di averne le chiavi. Ha inoltre chiesto la riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità, sostenendo che la droga trovata sulla sua persona fosse compatibile con una condotta di minore gravità, e ha censurato la pena perché la motivazione d’appello avrebbe richiamato una recidiva inesistente, già esclusa in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quello del primo imputato è inammissibile perché sottoscritto personalmente, in violazione dell’art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale per il giudizio di cassazione. Il ricorso del secondo imputato è inammissibile: la censura sulla responsabilità sollecitava una rilettura del materiale probatorio, mentre i giudici di merito avevano motivatamente ricondotto a lui, insieme al correo, tutta la droga sequestrata, valorizzando le dichiarazioni rese in sede di convalida e ulteriori elementi convergenti, tra cui il passaporto e il denaro rinvenuti nello stesso cassetto, le modalità di confezionamento e il fatto che fosse stato visto uscire dall’abitazione. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la richiesta di applicare l’ipotesi di lieve entità: quantità complessiva e modalità del fatto indicavano che la droga già suddivisa in dosi era collegata alla disponibilità della restante sostanza, destinata a successive cessioni. La censura sulla pena è stata ritenuta manifestamente infondata: la pena base era stata motivata con la gravità del fatto e il numero di dosi ricavabili, oltre 5.000; le attenuanti generiche erano state riconosciute per incensuratezza e comportamento processuale. Il richiamo in appello a un precedente inesistente non ha invalidato la decisione, poiché il motivo d’appello sulla pena era generico e non si confrontava con le ragioni della determinazione operata in primo grado. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione
Il ricorso per cassazione dell’imputato è inammissibile se sottoscritto personalmente anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale.
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990
Ostano alla riqualificazione del fatto in termini di spaccio di piccola entità il dato quantitativo di droga e le modalità del fatto: la detenzione della droga sequestrata indosso al ricorrente al momento del controllo - divisa in dosi frazionate per la cessione - va necessariamente collegata alla disponibilità di tutta la droga caduta in sequestro che costituiva la "riserva" per preparare ulteriori e successive cessioni.
Nel valutare la lieve entità del fatto, la sostanza già frazionata per la cessione va considerata insieme alla restante droga che costituisce la riserva per successive cessioni; quantità e modalità complessive possono escludere la fattispecie di minore gravità.
art. 133 c.p.
è insindacabile in sede di legittimità la determinazione dell'entità della pena effettuata dal giudice di merito sulla base di una congrua motivazione che si riferisca ad uno degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente
La determinazione della pena non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito la giustifica congruamente sulla base di uno degli elementi indicati dall’art. 133 c.p., ritenuto prevalente.
art. 192 c.p.p.
Le risultanze degli atti di indagine (verbali di perquisizione e sequestro e verbale di arresto) sono state criticamente e senza cadute logiche valutate dai Giudici del merito che hanno parimenti valorizzato le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida, in cui ammetteva la detenzione di tutta la droga caduta in sequestro, dichiarazioni che, tuttavia, non costituiscono l'unico elemento di prova a suo carico poiché, invece, sono rilevanti e decisive le circostanze ulteriori di cui, come anticipato, il ricorrente propone una rilettura alternativa.
La valutazione della responsabilità può fondarsi su dichiarazioni dell’imputato considerate insieme ad altri elementi probatori convergenti; la censura che ne proponga soltanto una diversa lettura non consente il riesame del merito in cassazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
i ricorsi proposti da: 1. Gjoni Jetmir, nato in Albania il 13/12/1996 2. Rrahishta Gjonfranko, nato in Albania il 18/07/2005 avverso la sentenza del 17/12/2025 della Corte di appello di Roma
La disposizione è richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; il testo non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale autonoma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso dell’imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; la sottoscrizione personale determina l’inammissibilità.
- La disponibilità della sostanza stupefacente e la sua destinazione alla cessione possono essere desunte da una valutazione congiunta delle dichiarazioni dell’imputato e di elementi oggettivi convergenti; la cassazione non è sede per sostituire a una motivata ricostruzione di merito una lettura alternativa delle prove.
- Per valutare la lieve entità della detenzione destinata allo spaccio, la sostanza già confezionata in dosi va apprezzata nel contesto della disponibilità complessiva, incluse le scorte destinate a ulteriori cessioni, insieme alle modalità concrete della condotta.
- La quantificazione della pena è sottratta al sindacato di legittimità quando il giudice di merito espone una motivazione congrua che valorizza uno o più criteri dell’art. 133 c.p.; la censura d’appello deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni della pena stabilita in primo grado.
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