Ordinanza n. 1735/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, sulla domanda di annullamento: - della deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 17 settembre 2025, avente ad oggetto l’approvazione del progetto della piantumazione di via XX Settembre, via Aldo Moro, via Magni, Piazza Matteotti e di un’aiuola in via Acquanera, con allegato progetto planimetria del viale alberato dal quale si deduce l’abbattimento in Via XX settembre di numero 46 alberi prunus serrulata (ciliegi) e numero 55 alberi in sostituzione pyrus calleryana chanticller (peri); - della autorizzazione n. 34.43.04/19865/2025 (richiesta dal Comune di Como con prot. di arrivo nr. 31056 del 18/11/2025) del Ministero della Cultura Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, direzione generale archeologica Belle Arti e paesaggio Soprintendenza archeologica Belle Arti e paesaggio per le province di Como Lecco Sondrio e Varese, protocollata dal Comune di Como in data 1 dicembre 2025 con cui il Sovrintendente ha autorizzato l’esecuzione di opere e lavori su beni culturali ai sensi degli articoli 21 commi 4 e 5, 22 del codice dei beni culturali; - di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso tra cui: accordo quadro piantumazioni 2024 progetto con i relativi allegati, non datato; parere su perizia agronomica riguardante la riqualificazione dell’alberata di via XX Settembre in Como; tutte le ordinanze direttoriali tra cui in data 11 dicembre 2025 pubblicata in albo pretorio registro generale numero 446 del 2025 oggetto regolamentazione temporanea della circolazione mediante modifiche al transito veicolare in via 20 settembre dal 15 dicembre 2025 al 23 dicembre 2025 per attività di abbattimento e piantumazione alberi, nonché l’ultima relativa al taglio dei ciliegi e la piantumazione dei peri del 14/01/2026; - l’eventuale ordinanza direttoriale che ha disposto la regolazione della circolazione al fine del taglio previsto per il 14 gennaio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva sospeso gli atti comunali e ministeriali relativi all'abbattimento di 46 alberi e alla loro sostituzione con 55 alberi, nonché gli atti connessi alla regolazione della circolazione
Esito
Favorevole al resistente (privati interessati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Como ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR Lombardia aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado e sospeso, tra gli altri, i provvedimenti la cui esecuzione avrebbe comportato il taglio degli alberi di via XX Settembre. Nel giudizio è stato altresì proposto appello cautelare incidentale da uno dei privati e dai suoi consorti. La controversia sostanziale riguarda la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto di piantumazione e riqualificazione di alcune aree viarie, l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi degli artt. 21, commi 4 e 5, e 22 del d.lgs. 42/2004, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusi quelli concernenti l'abbattimento di 46 ciliegi e la piantumazione di 55 peri e la regolazione temporanea della circolazione. Uno degli intervenienti ha inoltre chiesto l'estromissione dal giudizio e un termine per proporre querela di falso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto sia l'appello cautelare del Comune sia l'appello cautelare incidentale. Ha ritenuto prevalente, nelle more della trattazione del merito in primo grado e alla luce del sopravvenuto annullamento in autotutela dell'autorizzazione della Soprintendenza, l'esigenza di mantenere integra la situazione di fatto. La tutela cautelare concessa dal TAR è stata considerata integralmente satisfattiva delle esigenze cautelari degli appellati, poiché la sospensione comprendeva i provvedimenti la cui esecuzione avrebbe comportato il taglio degli alberi oggetto del contenzioso. Quanto alle richieste di estromissione dal giudizio e di concessione di un termine per la proposizione della querela di falso, il Consiglio di Stato ha rilevato che esse devono essere preliminarmente esaminate dal giudice di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
artt. 21, commi 4 e 5, e 22 d.lgs. 42/2004
Costituiscono la base normativa dell'autorizzazione della Soprintendenza per l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali; l'autorizzazione è stata successivamente annullata in autotutela.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando nelle more del giudizio di merito interviene l'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo rilevante e l'esecuzione dei provvedimenti sospesi determinerebbe una modifica irreversibile della situazione materiale, può prevalere l'esigenza di mantenere integra la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
- La tutela cautelare è integralmente satisfattiva delle esigenze cautelari quando sospende tutti i provvedimenti la cui esecuzione produrrebbe l'effetto materiale irreversibile oggetto della controversia.
- Le istanze di estromissione dal giudizio e di concessione di un termine per proporre querela di falso devono essere preliminarmente esaminate dal giudice di primo grado quando non risultino già definite in quella sede.
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