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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15896/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello del 14/07/2020 che aveva rideterminato la pena per tentata estorsione aggravata. Il difensore deduceva: valutazione probatoria frammentaria da parte della Corte d'appello; eccessiva valorizzazione degli agganci alle celle telefoniche come prova della partecipazione al fatto estorsivo; le dichiarazioni della persona offesa (Dattola Francesco e i suoi figli) sarebbero insufficienti e prive di riscontri estrinseci individualizzanti, anche perché la persona offesa era indagata in procedimento connesso e poteva avere interesse a scaricare responsabilità; mancata verifica della sussistenza di un contributo causale o di consapevolezza dell'illiceità da parte di Turoni; omissione di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul non contenimento della pena nei limiti minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello circa la credibilità e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, osservando che le regole dell'art. 192, comma terzo, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni dell'offeso e che la motivazione fornita dai giudici di merito era congrua, avendo anche posto rilievo agli agganci delle celle telefoniche a conferma delle richieste di pagamento. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità non è volto a riesaminare il merito della valutazione probatoria salvo manifeste contraddizioni, che nel caso non sono emerse. Quanto alle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specifiche indicazioni; in ordine alla quantificazione della pena ha ritenuto non fondata la censura essendo la pena stata fissata in misura prossima al minimo edittale, circostanza che attenua l'obbligo motivazionale. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p. comma terzo

    Le regole previste dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. (sulla testimonianza videoregistrata/intercettazioni) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; queste ultime possono fondare da sole la condanna previa adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto

  • art. 133 c.p.

    Il richiamo al criterio di adeguatezza della pena come motivazione sufficiente quando la pena è prossima al minimo edittale; in tali casi l'obbligo motivazionale si attenua e va ritenuto soddisfatto anche con richiamo ai criteri generali dell'art. 133

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna della parte privata che propone ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate sul piano della credibilità e dell'attendibilità intrinseca, costituire base sufficiente per la condanna; il giudice di legittimità controlla solo la presenza di motivazione congrua e l'assenza di manifeste contraddizioni
  • La valutazione dei singoli elementi di prova (es. agganci alle celle telefoniche) rientra nel merito e spetta al giudice di merito; per impugnare con successo in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o palesi contraddizioni nella motivazione, non semplici divergenze di apprezzamento
  • Le censure generiche sulla concessione delle attenuanti generiche sono deboli: il ricorrente deve indicare fatti o circostanze specifiche che dimostrino il diritto all'attenuante; altrimenti il motivo è inammissibile o infondato
  • Quando la pena è fissata in misura prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice si attenua: è sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e agli elementi dell'art. 133 c.p.
  • Chi propone ricorso deve curare la precisione delle doglianze: ricorsi inammissibili o con profili di colpa possono comportare condanna alle spese e ammenda alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per contestare la valutazione probatoria basata sulle dichiarazioni dell'offeso può essere utile dimostrare l'esistenza di riscontri oggettivi contrari o evidenziare manifesti elementi di contraddizione tra le dichiarazioni stesse, poiché la Cassazione non riconsidera puri apprezzamenti di merito

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