Cassazione Civile, Ordinanza n. 10085/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui venivano recuperati a tassazione maggiori importi ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2009, a seguito della rideterminazione del reddito di una società in accomandita semplice ormai cessata e dell'imputazione per trasparenza del reddito ai soci. Il contribuente aveva ottenuto favorevole decisione in appello, mentre l'Ufficio aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 32 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che le movimentazioni bancarie contestate fossero transitate nella contabilità sociale; con il secondo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i movimenti bancari non trovavano riscontro in contabilità; con il terzo denunciava violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR avesse disatteso la natura di presunzione legale delle indagini finanziarie e valorizzato una prova contraria soltanto presuntiva. La Corte, però, rileva d'ufficio una questione preliminare assorbente: trattandosi di accertamento del reddito di una società di persone e dei soci per trasparenza, permane il litisconsorzio necessario tra tutti i soci anche se la società si è estinta, sicché il giudizio si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i tre motivi di ricorso dell'Agenzia, perché rileva una nullità originaria del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. Dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio, cassa la decisione della CTR e rinvia le parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio, in diversa composizione, affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soci della società cessata e sia riesaminato il merito, con regolazione anche delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È invocato nel primo motivo di ricorso per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice tributario.
art. 116 c.p.c.
È invocato nel primo motivo per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ricorda la disciplina delle indagini finanziarie e il carattere di presunzione legale dei movimenti bancari, ma non decide sul punto perché assorbi-to dalla nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio.
art. 2697 c.c.
È richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'onere della prova e alla prova contraria rispetto alle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge proposti dall'Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Costituisce il parametro di legittimità per il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte richiama la norma quale base processuale per l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È menzionato solo in relazione alla possibilità di riunione dei giudizi connessi.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato per il principio di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- Se il giudizio tributario relativo ad accertamenti unitari si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la sentenza è nulla in modo assoluto e il vizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- L'estinzione della società di persone non fa venir meno il litisconsorzio necessario: i soci subentrano nella posizione processuale dell'ente estinto e il contraddittorio va integrato nei loro confronti.
- Quando ricorre una nullità processuale per difetto di contraddittorio, l'esame dei motivi di ricorso sul merito resta assorbito e la causa deve essere rimessa al giudice di merito per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10039/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10040/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10042/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10044/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10045/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10046/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →