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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-150/25

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2026. — BX contro Stato belga. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Imposte sul reddito – Redditi da lavoro percepiti in un altro Stato membro – Esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza – Disapplicazione di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni da parte dello Stato contraente – Perdita di una parte delle agevolazioni fiscali legate alla situazione personale e familiare del contribuente. — Causa C-150/25

Giurisprudenza europea62025CJ0150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale dal Belgio, ha esaminato il trattamento fiscale di un residente belga con redditi di lavoro anche in Francia e Lussemburgo, al quale le autorità belghe avevano riconosciuto solo parzialmente la deduzione per rendite alimentari. Ha affermato che, quando una convenzione fiscale bilaterale dovrebbe compensare la perdita di agevolazioni familiari nello Stato di residenza ma ciò non avviene in concreto nello Stato di impiego, la normativa nazionale che mantiene tale perdita può costituire una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori. In assenza di una giustificazione fondata su motivi imperativi di interesse generale, tale disciplina è incompatibile con l’articolo 45 TFUE.

Libera circolazione dei lavoratori e imposta sul reddito: incompatibilità con l’articolo 45 TFUE della perdita parziale di deduzioni familiari per un residente che percepisce redditi di lavoro esenti nello Stato di residenza in forza di convenzione contro le doppie imposizioni.

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE osti a una normativa belga che, nel calcolo dell’imposta sul reddito di un residente che percepisce redditi di lavoro in Francia esenti in Belgio in base alla convenzione fiscale belgo-francese, consente la deduzione di rendite alimentari solo in proporzione ai redditi di fonte belga, con conseguente perdita parziale del beneficio della deduzione personale e familiare, quando lo Stato di impiego non riconosce in concreto una deduzione analoga proporzionale ai redditi percepiti nel suo territorio.

Principio di diritto

L’articolo 45 TFUE osta a che lo Stato di residenza, applicando una convenzione contro le doppie imposizioni, faccia perdere parzialmente a un suo residente il beneficio di una deduzione fiscale legata alla situazione personale e familiare quando egli percepisce redditi di lavoro in un altro Stato membro esenti nel primo Stato, se i contribuenti residenti senza redditi esteri beneficiano integralmente della deduzione e se la mancata compensazione nello Stato di impiego, prevista in via convenzionale, non ha in concreto assicurato la presa in considerazione integrale di tali oneri, salvo che esista un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la restrizione.

Norme richiamate

  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione tra la Francia e il Belgio del 10 marzo 1964 diretta ad evitare le doppie imposizioni, articoli 10 e 25
  • Code des impôts sur les revenus 1992, articoli 104 e 155
  • Code général des impôts francese, articoli 156, 164 A e 197 A

Libera circolazione dei lavoratori e deduzioni fiscali familiari in presenza di convenzione contro le doppie imposizioni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio) in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e coordinamento tra diritto dell’Unione e convenzione fiscale bilaterale belgo-francese. Il caso concerne un residente in Belgio che percepisce redditi di lavoro in Belgio, Lussemburgo e Francia e che ha subito una riduzione proporzionale della deduzione per rendite alimentari versate alla figlia e all’ex moglie.

Fatti e procedimento principale

BX, residente fiscale in Belgio, percepisce redditi di lavoro da fonti belghe, lussemburghesi e francesi. I redditi francesi derivano da un impiego presso università pubbliche francesi e, in applicazione della convenzione fiscale belgo-francese, sono tassati in Francia ed esenti in Belgio, ma considerati ai fini del calcolo dell’aliquota con il metodo dell’esenzione con riserva di progressività.

Per gli esercizi fiscali 2020 e 2021, BX ha dedotto in dichiarazione le rendite alimentari versate, ma l’amministrazione fiscale belga ha ammesso la deduzione solo in proporzione ai redditi di fonte belga. Il contribuente ha quindi adito il giudice del rinvio sostenendo che tale regola viola l’articolo 45 TFUE.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama l’articolo 45 TFUE, che garantisce la libera circolazione dei lavoratori e vieta le discriminazioni fondate sulla cittadinanza in materia di impiego, retribuzione e condizioni di lavoro.

Nel quadro convenzionale e interno rilevano:

  • l’articolo 10, paragrafo 1, della convenzione fiscale belgo-francese, che attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato che paga talune retribuzioni pubbliche;
  • l’articolo 25 della stessa convenzione, contenente una clausola di non discriminazione e una disciplina particolare per i non residenti che lavorano nell’altro Stato contraente;
  • gli articoli 104 e 155 del code des impôts sur les revenus 1992, che disciplinano rispettivamente la deduzione di talune rendite alimentari e il metodo dell’esenzione con progressività;
  • gli articoli 156, 164 A e 197 A del code général des impôts francese, che regolano la deduzione di assegni alimentari e il regime dei non residenti.

Questioni preliminari: competenza e ricevibilità

Il governo francese eccepiva l’incompetenza e l’irricevibilità del rinvio, sostenendo che la Corte sarebbe stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione di una convenzione fiscale bilaterale e che la questione fosse teorica.

La Corte respinge tali eccezioni ricordando che non è competente a interpretare direttamente le convenzioni contro le doppie imposizioni né a esaminare, in quanto tale, il loro rapporto con il diritto nazionale. Tuttavia, quando il giudice del rinvio menziona una convenzione come parte del contesto, la Corte può interpretare il diritto dell’Unione tenendo conto della premessa formulata dal giudice nazionale. La domanda era inoltre sufficientemente motivata e non appariva manifestamente priva di nesso con la controversia.

Ragionamento della Corte nel merito

La Corte ricorda innanzitutto che l’articolo 45 TFUE si applica anche ai redditi percepiti in un impiego pubblico, poiché il paragrafo 4 di tale articolo esclude solo l’accesso a determinati impieghi nella pubblica amministrazione, non la tutela del lavoratore già ammesso a tali impieghi per quanto concerne la retribuzione e la tassazione.

La Corte ribadisce poi i principi consolidati:

  • gli Stati membri restano liberi di organizzare il proprio sistema tributario, ma non possono introdurre trattamenti discriminatori;
  • uno svantaggio derivante dal parallelo esercizio delle competenze fiscali da parte di più Stati membri non è di per sé vietato, purché non sia discriminatorio;
  • la comparabilità delle situazioni va valutata in base all’oggetto e alla finalità della norma fiscale.

In linea generale, i contribuenti residenti e non residenti non sono comparabili quanto alle deduzioni personali e familiari, perché il non residente spesso percepisce nello Stato della fonte solo una parte del reddito complessivo. Viceversa, quando lo Stato di residenza tassa i redditi mondiali, i residenti con redditi esteri sono in linea di principio comparabili ai residenti che non hanno redditi esteri, e lo Stato di residenza deve assicurare integralmente la considerazione della situazione personale e familiare.

La Corte ammette che, in assenza di armonizzazione, gli Stati membri possano ridefinire convenzionalmente il riparto tra tassazione dei redditi e presa in considerazione degli oneri familiari. Tuttavia, ciò è compatibile con il diritto dell’Unione solo se il contribuente interessato ha la certezza che, nel complesso, la sua situazione personale e familiare sarà pienamente considerata, come avviene per i residenti che non hanno esercitato la libera circolazione.

Nel caso di specie, il punto decisivo è che la convenzione belgo-francese, secondo la lettura del giudice del rinvio, avrebbe dovuto consentire una presa in considerazione proporzionale delle deduzioni nello Stato di impiego. Se però, in concreto, la Francia non concede tale deduzione analoga e il Belgio mantiene comunque la perdita parziale della deduzione, il contribuente subisce uno svantaggio rispetto ai residenti puramente interni. Ciò integra una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori.

La Corte rileva infine che non sono stati dedotti motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare la restrizione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 45 TFUE osta a una normativa nazionale che, in circostanze come quelle del caso di specie, comporta la perdita parziale del beneficio di una deduzione fiscale legata alla situazione personale e familiare di un residente che percepisce redditi di lavoro in un altro Stato membro esenti nello Stato di residenza in forza di una convenzione bilaterale, quando i residenti senza redditi esteri beneficiano integralmente della deduzione e la compensazione prevista convenzionalmente nello Stato di impiego non si realizza in concreto. Resta salva solo l’eventuale giustificazione fondata su un motivo imperativo di interesse generale.

Principio affermato

Uno Stato membro di residenza non può, invocando una convenzione contro le doppie imposizioni, lasciare senza piena compensazione la perdita di deduzioni personali e familiari subita da un residente che ha esercitato la libera circolazione dei lavoratori, se tale perdita non è effettivamente recuperata nello Stato di impiego; in difetto di giustificazione oggettiva, la disciplina costituisce una restrizione vietata dall’articolo 45 TFUE.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriimposta sul reddito delle persone fisicheconvenzioni contro le doppie imposizionideduzioni fiscali per oneri familiaridiscriminazione fiscale

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