Cassazione Civile, Ordinanza n. 32986/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti operanti nel settore delle scommesse impugnavano un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato imposta unica, sanzioni e interessi relativi a operazioni di gioco svolte negli anni 2011 e 2012. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava. In cassazione i contribuenti proponevano otto motivi: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e omessa notifica del PVC al corresponsabile solidale; 2) carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 7 L. 212/2000; 3) errata applicazione dell'art. 4 d.lgs. 504/1998 quanto all'aliquota e al criterio di calcolo dell'imposta; 4) difetto del presupposto territoriale del tributo; 5) inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 6) e 7) violazione dell'art. 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento in relazione alla disciplina interpretativa introdotta dalla L. 220/2010; 8) violazione del combinato disposto degli artt. 3 d.lgs. 504/1998, 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010 e 64, comma 3, d.P.R. 600/1973, oltre che degli artt. 3 e 53 Cost. I ricorrenti chiedevano anche la remissione alla Corte costituzionale e avevano formulato istanza di conciliazione. La Corte ha ritenuto l'istanza di conciliazione non applicabile al giudizio per ragioni temporali, ha escluso la remissione alla Consulta, ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha confermato la debenza dell'imposta per le annualità 2011-2012, la correttezza dell'accertamento e la legittimità delle sanzioni in ragione della disciplina applicabile e della giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità richiamata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR. Ha escluso l'applicabilità della nuova disciplina sulla conciliazione al giudizio di cassazione pendente per la data di instaurazione del processo; ha negato la sussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale; ha ritenuto infondati tutti gli otto motivi di ricorso, valorizzando la giurisprudenza costituzionale sull'imposta unica per le scommesse raccolte da ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, la legittimità dell'aliquota massima applicata in base al criterio induttivo previsto dalla normativa del 2011, la sufficienza della motivazione dell'avviso e la non fondatezza delle censure in tema di contraddittorio, territorialità, sanzioni, diritto UE e rivalsa/solidarietà. Le spese non sono riportate nel testo fornito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 48
La disciplina sulla conciliazione fuori udienza, come modificata nel 2023, non si applica al giudizio in esame perché il processo è stato instaurato prima del 4 gennaio 2024.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 48-bis
La norma sul differimento di udienza per il tentativo di conciliazione non è stata estesa ai giudizi di cassazione; permane il divieto di mero rinvio di udienza in Cassazione.
d.lgs. n. 220 del 2023, art. 4, commi 1 e 2
Le disposizioni richiamate si applicano ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024; solo alcune lettere elencate dal comma 2 hanno applicazione anticipata anche in Cassazione, ma non quelle rilevanti per la conciliazione nel caso concreto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti specifici per relationem, ritenendo che le questioni siano già state approfondite in giurisprudenza.
art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998
Individua i soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la Corte ribadisce che, in combinazione con la norma interpretativa del 2010, soggetto passivo è chi gestisce le scommesse anche senza concessione.
art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010
La norma interpreta autenticamente l'art. 3 del d.lgs. 504/1998 e assoggetta a imposta anche la raccolta del gioco in assenza di concessione, prevedendo la soggettività passiva di chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi e la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011
Consente la determinazione dell'imposta dovuta anche mediante elementi documentali reperiti o, in mancanza, in via induttiva sulla base della raccolta media provinciale e applicando l'aliquota massima prevista dall'art. 4 del d.lgs. 504/1998.
art. 4 d.lgs. n. 504 del 1998
Disciplina aliquota e meccanismi di calcolo dell'imposta unica; nel caso di scommesse a quota fissa non affluite al totalizzatore, la base imponibile e l'aliquota massima sono state applicate correttamente secondo il sistema normativo richiamato.
L. n. 212 del 2000, art. 7
L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.
L. n. 4 del 1929, art. 24
Il processo verbale di constatazione non è condizione necessaria di legittimità dell'avviso di accertamento; l'eventuale mancanza o omessa notifica non vizia automaticamente l'atto successivo.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Per le annualità anteriori al 2011 sussisteva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante senza concessione, con conseguente esclusione delle sanzioni; la Corte richiama questo principio per affermare che, per il periodo successivo, la questione è invece superata.
art. 56 TFUE
La disciplina italiana sull'imposta unica non determina discriminazione o restrizione ingiustificata nei confronti dei bookmakers esteri, applicandosi a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.
art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
La rivalsa prevista dalla norma opera per il coobbligato che paga un'imposta dovuta per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; la Corte esclude che essa risolva il rapporto tra ricevitoria e bookmaker nel modo prospettato dai ricorrenti.
artt. 3 e 53 Cost.
La Corte esclude la violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, ritenendo non irragionevole la soggettività passiva della ricevitoria e la possibilità di traslazione del carico fiscale tramite la regolazione delle commissioni.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando mette il contribuente in condizione di comprendere la pretesa fiscale, i suoi elementi essenziali e di difendersi in modo effettivo.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo previsione specifica; inoltre, la mancata notifica del processo verbale di constatazione non determina di per sé l'invalidità dell'avviso di accertamento.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può ricadere anche su chi gestisce la raccolta per conto di terzi, senza concessione, e la disciplina interpretativa sopravvenuta si applica anche ai rapporti in corso, salvo il diverso regime delle annualità anteriori al 2011 valorizzato dalla Corte costituzionale.
- Quando il legislatore consente l'accertamento induttivo sulla base di dati medi di settore e prevede l'applicazione dell'aliquota massima, la pretesa è legittima se il contribuente non fornisce elementi contrari idonei a superare la ricostruzione dell'Ufficio.
- Le sanzioni amministrative tributarie possono essere escluse per obiettiva incertezza normativa solo per il periodo in cui l'assetto normativo non consentiva di individuare con sufficiente chiarezza il soggetto passivo; una volta intervenuta la norma interpretativa, tale incertezza viene meno per le annualità successive.
- La disciplina tributaria nazionale sulle scommesse raccolte in Italia non è discriminatoria rispetto agli operatori esteri quando si applica indifferentemente a tutti i soggetti che gestiscono il gioco sul territorio italiano.
- La solidarietà tra i soggetti coinvolti nella gestione delle scommesse è letta in chiave paritetica e non meramente dipendente; la rivalsa ex art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973 non opera automaticamente se il coobbligato risponde per un fatto o una situazione propria.
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