Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativa al riconoscimento della recidiva qualificata (art. 99, comma 4 c.p.) e per omessa valutazione del riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Il difensore ha censurato l'omissione, da parte della Corte d'appello, di esaminare specificamente i motivi di appello relativi all'esclusione della recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché la mancata motivazione sulle richieste difensive in ordine al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure per carenza motivazionale: ha dichiarato che la Corte territoriale non ha esaminato né motivato le doglianze relative all'esclusione della recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche (vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Per questo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina per un nuovo giudizio sul punto; ha invece dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (condanna sostanziale confermata).
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 137/2020
Norma richiamata per la possibilità di trattazione con contraddittorio cartolare in procedimenti compatibili; utilizzata per descrivere la modalità di trattazione del ricorso
Decreto-Legge n. 198/2022
Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare, come estensione/disciplinamento procedurale
Codice Penale
Norma sulla recidiva qualificata: la sua applicazione/ esclusione deve essere specificamente valutata e motivata; omissione di tale valutazione integra vizio di motivazione
Codice Penale
Riguarda le attenuanti c.d. speciali o di cui si è chiesto il riconoscimento; la Corte ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non sia stata adeguatamente valutata
Codice Penale
Richiamato dalla Corte territoriale in negativo (impossibilità di riconoscere l'attenuante specifica): il punto è stato motivato, ma la Corte non ha valutato separatamente le attenuanti generiche richieste
Codice di Procedura Penale
art. 606, comma 1, lett. e)
Prevede il vizio di motivazione per omessa, contraddittoria o manifestamente illogica esposizione dei motivi di fatto e di diritto: la Cassazione ha ritenuto integrato tale vizio per la mancata pronuncia su specifici motivi d'appello
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a esaminare e motivare tutte le doglianze formulate dall'appellante: omissioni rilevanti possono determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
- L'affermazione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile se le censure riguardano soltanto il trattamento della pena e non la valutazione della responsabilità; in tal caso si rinvia per nuova determinazione del quantum e per la valutazione di circostanze aggravanti o attenuanti
- La qualificazione o esclusione della recidiva (art. 99 c.p.) richiede motivazione specifica: l'applicazione automatica o priva di adeguata argomentazione è vulnerabile in Cassazione
- La mancata considerazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis o art. 62) è un vizio motivazionale che deve essere affrontato esplicitamente; il giudice deve valutare la personalità del reo, la gravità del fatto e il danno risultante
- Quando il vizio riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio la Corte di Cassazione di regola annulla limitatamente a quella parte e rinvia ad altra sezione del giudice di merito per evitare che la decisione sia influenzata dalla stessa composizione che ha commesso l'errore
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