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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7112/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che, in parziale riforma dell'ordinanza del GIP di Trani, aveva sostituito gli arresti domiciliari con la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del GIP di Trani in favore del GIP di Bari trasmettendo gli atti al P.M. di Bari. Il Procuratore censura esclusivamente la declaratoria di incompetenza territoriale: 1) contesta la qualificazione della connessione tra reati (sostenendo che si tratta di connessione ex art. 12 lett. a) e applicazione dell'art. 16, con competenza del giudice di Trani per il reato 'più grave' o per il primo reato); 2) contesta la determinazione del luogo di consumazione del reato di corruzione (sostiene che è ignoto il luogo di percezione del profitto e che, dunque, dovrebbe applicarsi il criterio sussidiario individuando la competenza in favore del Tribunale di Trani per il reato successivo in ordine di gravità consumato a Canosa di Puglia). Chiede annullamento dell'ordinanza limitatamente alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Trani.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e mancanza di interesse. Motivo centrale: il Procuratore non ha proposto il ricorso al fine di ottenere un nuovo titolo cautelare dal giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., ma soltanto per rimuovere la decisione sulla competenza; pertanto manca l'interesse concreto e attuale richiesto. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la declaratoria di incompetenza non è normalmente sindacabile con l'impugnazione ordinaria e che l'interesse del P.M. a impugnare sussiste solo se finalizzato ad ottenere il mantenimento temporaneo della misura (art. 27) e la successiva attivazione del giudice competente entro i termini stabiliti. Si rileva inoltre l'erronea trasmissione degli atti al P.M. di Bari invece che a quello di Trani, ma ciò non incide sull'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è dunque rigettato come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Prevede l'emissione, in via eccezionale, di un titolo cautelare ad efficacia differita da parte del giudice 'incompetente'; la giurisprudenza richiede che il P.M. che impugna dimostri di perseguire l'obiettivo concreto di ottenere l'applicazione dell'art. 27 da parte del giudice competente, altrimenti manca interesse ad impugnare.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    lette a), b), c) richiamate in ordinanza e nel ricorso

    Disciplina le varie forme di connessione tra reati (es. connessione per identità del disegno criminoso, continuazione). La controversia verteva sull'equivalente qualificazione della connessione tra i reati contestati e sulla conseguente individuazione del giudice competente secondo l'art. 16.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza in caso di più reati connessi, indicando il giudice competente per il reato più grave o, in alcuni casi, per il primo reato. Il ricorrente invocava questo criterio per sostenere la competenza del Tribunale di Trani.

  • art. 22, comma 1, cod. proc. pen.

    Riguarda la corretta trasmissione degli atti al pubblico ministero competente; la Corte osserva che gli atti sarebbero dovuti essere trasmessi al P.M. che aveva richiesto la misura (Trani) e non al P.M. di Bari.

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la non impugnabilità di determinate statuizioni sulla competenza nell'ambito del procedimento ordinario; la giurisprudenza collegiale spiega che le pronunce sulla competenza attivano il rimedio del conflitto di competenza e non il regime ordinario delle impugnazioni.

Massime di principio

  • Il Pubblico ministero ha interesse ad impugnare una declaratoria di incompetenza solo se l'impugnazione è finalizzata a ottenere la conservazione o il ripristino dell'efficacia provvisoria di una misura cautelare ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; la mera richiesta di rimozione della decisione sulla competenza è in genere inammissibile per mancanza di interesse.
  • Le pronunce sulla competenza territoriale non sono normalmente sindacabili con l'impugnazione ordinaria: la tutela di tali questioni è rimessa ai rimedi previsti per i conflitti di competenza e alla disciplina specifica (Sezioni Unite).
  • Quando un giudice applica una misura cautelare 'ad inefficacia differita' ex art. 27, gli atti devono essere trasmessi al P.M. che ha richiesto la misura, che può valutare se sollecitare il giudice competente entro i termini (es. 20 giorni) per ottenere un nuovo titolo cautelare; la mancata azione del P.M. comporta la perdita dell'efficacia cautelare.
  • Nelle contestazioni sulla determinazione del luogo di consumazione del reato (importante per la competenza territoriale) occorre valutare le risultanze probatorie circa il momento e il luogo in cui il profitto è divenuto disponibile al pubblico ufficiale; se il luogo è indeterminato può applicarsi il criterio sussidiario previsto dalla legge.
  • In fase di impugnazione il ricorrente deve esporre chiaramente l'obiettivo concreto perseguito con il ricorso (ad es. ottenere il nuovo titolo cautelare) perché, in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

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