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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 3038 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - FRODE CAROSELLO - ANTIECONOMICITÀ - Società riconducibili alle stesse persone - Duplice ruolo di cliente e fornitore - Mancanza di una struttura adeguata - Elementi anomali - Legittimità dell'accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento è stato ritenuto legittimo. L'insieme degli elementi anomali è stato considerato idoneo a dimostrare, con un ragionevole grado di certezza, che la società contribuente fosse consapevole della frode carosello o comunque non potesse ignorarla. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata fondata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un accertamento fondato sulla partecipazione, o sulla consapevole interazione, della società contribuente in una frode carosello. L'Amministrazione ha valorizzato diversi elementi anomali: la riconducibilità di più società coinvolte alle medesime persone, il duplice ruolo di alcune di esse come clienti e fornitrici, l'acquisto di beni a valori non in linea con quelli normalmente praticati sul mercato e l'assenza, presso alcune società, di una struttura organizzativa ed economica adeguata, comprendente magazzini, personale, risorse finanziarie e documentazione contabile ed extracontabile. Tali circostanze sono state ritenute indicative della conoscenza, da parte della contribuente, del meccanismo fraudolento.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello, la consapevolezza del contribuente può essere provata anche mediante presunzioni derivanti da una pluralità di anomalie commerciali e societarie, senza necessità di dimostrare una partecipazione formale alla frode.
  • La riconducibilità delle società alle stesse persone, i rapporti incrociati di fornitura e clientela e l'assenza di una struttura aziendale effettiva costituiscono indici rilevanti di operazioni non genuine.
  • Prezzi significativamente difformi dai valori di mercato possono rappresentare un elemento sintomatico della frode, soprattutto se combinati con ulteriori irregolarità organizzative o documentali.
  • Il contribuente che opera con controparti prive di mezzi, personale, magazzini o adeguata documentazione deve adottare una particolare diligenza e, se non dimostra di averla esercitata, può essere ritenuto consapevole o non inconsapevole della frode.
  • La valutazione deve essere complessiva: ogni singolo indizio potrebbe non essere decisivo, ma la convergenza di più elementi anomali può rendere legittimo l'accertamento.

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