Sentenza n. 16049/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l’ottemperanza della Sentenza n. 399/2008 emessa dal Tribunale di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato integrale pagamento, secondo i ricorrenti, delle somme liquidate dalla sentenza n. 399/2008 del Tribunale di Roma, in particolare delle spese legali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 399/2008 del Tribunale di Roma, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di somme oltre interessi legali e liquidato, per il complesso dei 163 ricorrenti, € 94.213,00 per spese, inclusi gli anticipi ai consulenti tecnici, € 18.000,00 per diritti ed € 170.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Il Ministero ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, sostenendo di aver pagato ai ricorrenti le somme dovute, comprese le spese legali; ha inoltre riferito che la quasi totalità degli originari ricorrenti aveva aderito alla procedura transattiva di equa riparazione prevista dall’art. 27-bis del d.l. n. 90/2014. I ricorrenti hanno eccepito la tardività della memoria ministeriale e contestato il criterio di riparto delle spese, calcolato dal Ministero dividendo l’importo complessivo di € 368.527,56 per 163, per un importo di € 2.260,90 ciascuno: secondo la loro prospettazione, il criterio interno dell’Amministrazione non era desumibile dal giudicato e comportava una non consentita riliquidazione delle spese, delle quali chiedevano l’intero importo indicato nella sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’acquisizione della documentazione ministeriale ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., perché utile e indispensabile ai fini della decisione e nella disponibilità dell’Amministrazione; ha quindi respinto l’eccezione dei ricorrenti sul deposito documentale tardivo. Dalla documentazione risultava l’avvenuto pagamento delle somme spettanti ai tre ricorrenti, circostanza non contestata quanto al fatto, ma solo quanto alla quantificazione delle spese legali: per tale parte il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha invece respinto nel merito la pretesa di ottenere l’intero ammontare delle spese liquidate nella sentenza civile: la liquidazione riguardava tutti i 163 ricorrenti e ciascuno poteva esigere soltanto la quota riferibile alla propria posizione; è stato quindi ritenuto corretto il riparto effettuato dal Ministero. La sentenza n. 399/2008 è stata impugnata in appello e la Corte d’Appello, con sentenza n. 7800/2023, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcuni rapporti, rigettato l’appello principale salvo quanto all’ammissibilità della compensatio lucri cum damno e respinto gli appelli incidentali; la Cassazione, con sentenza n. 1057/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 64, comma 3, c.p.a.
In particolare, i documenti depositati attestano l’avvenuto pagamento del portato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con la conseguenza che i documenti in questioni debbono ritenersi indispensabili ai fini del decidere.
Il giudice può acquisire documenti detenuti dall’Amministrazione quando siano utili e indispensabili per decidere; nel caso concreto la documentazione comprovava il pagamento delle somme oggetto dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza liquida spese processuali in favore di una pluralità di ricorrenti, ciascun beneficiario può chiedere in ottemperanza soltanto l’esecuzione della quota riferibile alla propria posizione, salvo che il titolo disponga diversamente.
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione documenta il pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti e il pagamento non è contestato nel suo verificarsi, la contestazione limitata all’importo residuo richiesto va valutata confrontando la pretesa con il contenuto del titolo esecutivo.
- Il giudice amministrativo può acquisire, anche d’ufficio, documenti nella disponibilità della pubblica amministrazione quando siano utili ai fini della decisione e indispensabili per accertare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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