Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1168/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. 0428626, relativo al provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Milano in data 09/10/2025, notificato al ricorrente in data 8 dicembre 2025;

Giustizia amministrativa202600508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva adottato dal Questore di Milano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva, fondato sulla circostanza che l'ingresso in Italia fosse avvenuto senza il visto specificamente rilasciato per residenza elettiva. Ha dedotto che l'art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente l'ingresso con un visto recante tale causale, nonché eccesso di potere e violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittimo l'aver considerato ostativa, in sé, la mancanza di un visto d'ingresso rilasciato per residenza elettiva, poiché tale requisito non è espressamente previsto dalla normativa vigente. Dal combinato disposto dell'art. 11 d.P.R. n. 394/1999 e dell'allegato A, n. 13, d.m. 11 maggio 2011 emerge che il presupposto sostanziale del visto e del permesso per residenza elettiva consiste nella disponibilità di un'abitazione e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato. L'amministrazione avrebbe quindi dovuto verificare l'effettiva disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, senza attribuire rilievo decisivo all'assenza del visto con la specifica causale. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Il provvedimento amministrativo aveva ritenuto ostativa la mancata osservanza della disciplina sull'ingresso con visto; il TAR ha tuttavia escluso che fosse necessario uno specifico visto per residenza elettiva ai fini della successiva valutazione del permesso.

  • art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999

    La disposizione disciplina il rilascio del visto e del permesso per residenza elettiva, senza prevedere espressamente che il richiedente debba essere entrato in Italia con un visto recante necessariamente tale causale.

  • allegato A, n. 13, d.m. 11 maggio 2011

    lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato

    Il requisito centrale per la residenza elettiva è la disponibilità di un'abitazione e di mezzi economici autonomi, stabili, regolari e non derivanti da lavoro subordinato; tali presupposti devono essere valutati anche a prescindere dal possesso di uno specifico visto d'ingresso per residenza elettiva.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, l'assenza di un visto d'ingresso specificamente rilasciato per la causale residenza elettiva non può essere considerata, di per sé, requisito ostativo se tale condizione non è espressamente prevista dalla normativa applicabile.
  • In presenza di una domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva, l'amministrazione deve valutare in concreto la disponibilità di un'abitazione e di risorse economiche autonome, stabili, regolari e sufficienti, provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato.
  • L'amministrazione non può sostituire la verifica dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina della residenza elettiva con il solo rilievo formale della mancanza di uno specifico visto d'ingresso, quando la legge non impone espressamente tale requisito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.