Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16832/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente deduce che, essendo stato detenuto ininterrottamente dal 9/3/2010 al 16/5/2016, andava riesaminata la sua pericolosità ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, perché la misura di prevenzione era stata disposta con decreto del 27/10/2014 e la sua esecuzione sarebbe avvenuta dopo un periodo prolungato di detenzione. Contestava inoltre incongruenze nella ricostruzione temporale della detenzione (presunta scarcerazione tra il 10/9/2015 e il 24/11/2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo la giurisprudenza citata, la rivalutazione della pericolosità prevista dall'art. 14, comma 2-ter, è necessaria solo se siano trascorsi due anni tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione. Nel caso di specie il decreto applicativo è del 27/10/2014 e l'esecuzione è del 16/05/2016, quindi non sono decorse due annualità complete. La presunta interruzione della detenzione tra settembre e novembre 2015 non incide sul giudizio. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    Norma utilizzata come fattispecie di reato contestata: violazione delle prescrizioni di una misura di prevenzione (sorveglianza speciale) costituisce reato sanzionato ai sensi della disposizione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter

    Secondo l'interpretazione applicata dalla Corte, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se siano trascorsi due anni tra la data di emissione del provvedimento applicativo della misura e la sua concreta esecuzione; quindi non rileva la mera durata della detenzione precedente se il biennio fra decreto ed esecuzione non è decorso.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Disposizione che stabilisce la condanna al pagamento delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La rivalutazione della pericolosità ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 è determinata dal decorso di due anni tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione; se questo intervallo è inferiore a due anni il giudice non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione.
  • La durata o l'intervento di periodi di detenzione antecedenti alla decorrenza del biennio non è di per sé sufficiente a determinare l'obbligo di riesame della misura se il biennio tra decreto ed esecuzione non è decorso.
  • Eventuali brevi interruzioni della detenzione non cambiano la rilevanza del computo temporale ai fini dell'art. 14 comma 2-ter, se il riferimento è la distanza temporale tra decreto e esecuzione.
  • In ricorsi per cassazione fondati su questioni esclusivamente di valutazione temporale (decorrenza di termini), la giurisprudenza consolidata è determinante: il mancato rispetto della soglia temporale prevista dalla norma è la chiave per ottenere l'annullamento, mentre l'assenza di tale decorrenza rende il ricorso infondato.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.