Cassazione Penale, Sentenza n. 16832/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente deduce che, essendo stato detenuto ininterrottamente dal 9/3/2010 al 16/5/2016, andava riesaminata la sua pericolosità ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, perché la misura di prevenzione era stata disposta con decreto del 27/10/2014 e la sua esecuzione sarebbe avvenuta dopo un periodo prolungato di detenzione. Contestava inoltre incongruenze nella ricostruzione temporale della detenzione (presunta scarcerazione tra il 10/9/2015 e il 24/11/2015).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo la giurisprudenza citata, la rivalutazione della pericolosità prevista dall'art. 14, comma 2-ter, è necessaria solo se siano trascorsi due anni tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione. Nel caso di specie il decreto applicativo è del 27/10/2014 e l'esecuzione è del 16/05/2016, quindi non sono decorse due annualità complete. La presunta interruzione della detenzione tra settembre e novembre 2015 non incide sul giudizio. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
Norma utilizzata come fattispecie di reato contestata: violazione delle prescrizioni di una misura di prevenzione (sorveglianza speciale) costituisce reato sanzionato ai sensi della disposizione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter
Secondo l'interpretazione applicata dalla Corte, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se siano trascorsi due anni tra la data di emissione del provvedimento applicativo della misura e la sua concreta esecuzione; quindi non rileva la mera durata della detenzione precedente se il biennio fra decreto ed esecuzione non è decorso.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Disposizione che stabilisce la condanna al pagamento delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rivalutazione della pericolosità ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 è determinata dal decorso di due anni tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione; se questo intervallo è inferiore a due anni il giudice non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione.
- La durata o l'intervento di periodi di detenzione antecedenti alla decorrenza del biennio non è di per sé sufficiente a determinare l'obbligo di riesame della misura se il biennio tra decreto ed esecuzione non è decorso.
- Eventuali brevi interruzioni della detenzione non cambiano la rilevanza del computo temporale ai fini dell'art. 14 comma 2-ter, se il riferimento è la distanza temporale tra decreto e esecuzione.
- In ricorsi per cassazione fondati su questioni esclusivamente di valutazione temporale (decorrenza di termini), la giurisprudenza consolidata è determinante: il mancato rispetto della soglia temporale prevista dalla norma è la chiave per ottenere l'annullamento, mentre l'assenza di tale decorrenza rende il ricorso infondato.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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