Cassazione Penale, Sentenza n. 8748/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bevilacqua impugnava l'ordinanza del GIP del 22/08/2022 che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. L'istanza di riesame era stata notificata il 23/08/2022 e presentata il 05/09/2022. Il Tribunale del riesame dichiarò l'istanza inammissibile per tardività ritenendo come termine ultimo il 02/09/2022. Il ricorrente deduceva in cassazione (i) violazione delle norme relative alla sospensione feriale dei termini processuali (Legge n.742/1969) e (ii) violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., per motivazione apparente dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che, essendo l'ordinanza del GIP stata notificata il 23/08/2022 e non essendovi stata espressa rinuncia alla sospensione feriale dei termini, l'istanza presentata il 05/09/2022 non poteva considerarsi tardiva. La Corte ha precisato che la presentazione dell'istanza nel periodo feriale non equivale ad implicita rinuncia alla sospensione: serve una manifestazione di volontà espressa. Ha inoltre chiarito che il termine di dieci giorni per la decisione decorre dal primo giorno utile successivo alla cessazione del periodo di sospensione quando il dies a quo ricade in tale periodo. Pur potendo essere nel frattempo cessata la misura cautelare, il Tribunale del riesame è comunque tenuto a pronunciare sul merito, perché l'interesse dell'indagato permane per altri fini; per tali ragioni è stato disposto il rinvio per nuovo giudizio. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 742 del 1969 (sospensione feriale dei termini processuali)
La sospensione feriale dei termini processuali si applica al caso in cui il titolo cautelare è costituito dal reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; la sospensione opera automaticamente salvo espressa rinuncia della parte. Se il 'dies a quo' ricade nel periodo di sospensione, il termine per impugnare o per la decisione decorre dal primo giorno utile successivo alla fine del periodo feriale.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Trattandosi di reato previsto dall'art. 73 DPR 309/1990, trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla Legge n. 742/1969.
Art. 111, sesto comma, Cost.
Richiama il principio del giusto processo e della necessità di motivazione sufficiente delle decisioni. Nel caso concreto la Corte ha risolto il ricorso sulla base della errata applicazione della sospensione dei termini; tuttavia il vizio di motivazione resta un profilo rilevante nell'ambito dei controlli di legittimità.
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo giudizio sul riesame della custodia cautelare.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispone adempimenti di cancelleria consequenziali all'annullamento con rinvio disposta dalla Corte, e la Corte ha rimandato alla cancelleria per l'esecuzione di tali adempimenti.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali (Legge n.742/1969) si applica automaticamente quando previsto dalla legge; la parte non può essere ritenuta decaduta se impugna durante il periodo feriale a meno che non abbia espressamente rinunciato alla sospensione.
- La mera presentazione di un atto (es. istanza di riesame) durante il periodo feriale non costituisce rinuncia implicita alla sospensione dei termini: per considerare valida la rinuncia è necessaria una manifestazione di volontà espressa.
- Se il termine di impugnazione o il 'dies a quo' ricadono nel periodo di sospensione, i termini utili decorrono dal primo giorno successivo alla cessazione della sospensione feriale.
- L'errata valutazione della decorrenza dei termini da parte dell'organo giudicante può determinare l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per nuovo giudizio, anche se la misura cautelare è nel frattempo cessata, perché l'interesse dell'indagato può persistere per altri fini.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare la data di notifica del provvedimento impugnato e l'eventuale applicabilità della sospensione feriale prima di considerare un ricorso tardivo; in caso di dubbio conviene dedurre espressamente l'opposizione alla sospensione o chiedere comunque la fissazione del termine da parte dell'autorità competente.
- Il giudice del riesame, oltre a valutare la tempestività dell'atto, è tenuto a pronunciarsi nel merito quando richiesto, poiché la cessazione della custodia non elimina automaticamente l'interesse processuale dell'indagato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8734/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8735/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8736/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8737/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8738/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8739/2023 del 01/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →