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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18795/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato nel 2016 all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società formale datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso, valorizzando l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società del gruppo e affermando che la platea dei lavoratori da considerare ai fini della riduzione del personale dovesse comprendere anche i dipendenti dell'altra società del gruppo, oltre a quelli della società formalmente procedente. Aveva inoltre escluso la detrazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dal risarcimento, ritenendo irrilevanti i redditi percepiti oltre il periodo di dodici mesi coperto dall'indennità ex art. 18, comma 4, St. lav. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina speciale sui licenziamenti collettivi nel trasporto aereo, sostenendo che la procedura del 2016 derivava dalla crisi aziendale del 2011 e dagli accordi sindacali del 2011-2012, i quali imporrebbero di considerare solo l'azienda esistente al tempo di quegli accordi; 2) violazione delle norme sui licenziamenti collettivi e sull'unico centro di imputazione, deducendo che la platea andava limitata al complesso aziendale della singola impresa e che non era provata la contemporanea utilizzazione della prestazione lavorativa nelle diverse società del gruppo; 3) violazione della normativa aeronautica e dei regolamenti europei richiamati, assumendo l'impossibilità giuridica e fattuale di un esercizio unitario del trasporto aereo da parte di due società con uso promiscuo dei naviganti; 4) violazione dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, censurando l'esclusione della detrazione dei redditi aliunde percepiti o percepibili oltre i dodici mesi successivi al licenziamento. Tuttavia, prima della decisione, le ricorrenti hanno notificato rinuncia al ricorso; la controparte non l'ha accettata ma ha chiesto le spese. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo per rinuncia, condannando le ricorrenti alle spese di lite in favore della controricorrente e precisando che l'estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso notificata dalle ricorrenti, senza necessità di accettazione della controparte. La Corte ha regolato le spese ponendole a carico delle società rinuncianti, con distrazione in favore del difensore della lavoratrice dichiaratosi antistatario. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'estinzione del giudizio non integra il presupposto della soccombenza nel ricorso in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma non indicato nel testo

    viene richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza camerale non partecipata

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso produce effetti processuali dopo essere stata portata a conoscenza della parte controinteressata; non richiede accettazione

  • art. 391 c.p.c.

    la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del Collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa all'estinzione

  • art. 18, legge n. 300 del 1970

    la Corte d'appello aveva escluso la tutela reintegratoria per insussistenza di motivo discriminatorio e aveva ancorato il periodo risarcitorio a dodici mensilità; il ricorrente censurava la mancata detrazione dell'aliunde perceptum/percipiendum oltre tale periodo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis, legge n. 291 del 2004

    come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008

    invocato dal ricorrente come disciplina speciale per i licenziamenti collettivi nel trasporto aereo

  • art. 5, legge n. 223 del 1991

    richiamato quale norma sulla selezione dei lavoratori nei licenziamenti collettivi

  • art. 2359 c.c.

    richiamato per la disciplina del controllo societario nel gruppo

  • art. 2497 c.c.

    richiamato per la direzione e coordinamento di società

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di lavoro subordinato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione all'accertamento dei fatti di causa e alla prova

  • art. 776 cod. nav.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina aeronautica

  • art. 779 cod. nav.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina aeronautica

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C, OPS 1.185 punto 5 e appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)

    invocato per sostenere l'impossibilità di una struttura aziendale unitaria nel servizio aereo

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    invocato in relazione alla disciplina delle licenze e dell'esercizio del trasporto aereo

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3, Capo c.c. Sezione 1 ORO. CEuro 125

    invocato per sostenere vincoli organizzativi e operativi incompatibili con l'unitarietà della struttura tra società distinte

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta portata a conoscenza della parte controinteressata, determina l'estinzione del processo anche in difetto di accettazione della controparte.
  • In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese resta affidata al prudente apprezzamento del Collegio, che può porle a carico della parte rinunciante.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, le censure del ricorso non vengono esaminate nel merito e non producono una decisione sulla fondatezza dei motivi.
  • La rinuncia all'impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del contraddittorio sul merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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