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Sentenza

Sentenza n. 835/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento del settore urbanistica – edilizia privata – attività̀ produttive SUAP e SUE, prot. REP_PROV_RN/RN-SUPRO/0009852 del 10/04/2020 (doc. n.2), recante diniego sulla SCIA ex art. 87 bis D.Lgs. n.259/03, prot.74732 del 20.11.2019, per adeguamento tecnologico della preesistente stazione radio base RN032 – RICCIONE – CECCARINI, sita in P.le Roma n.3, presso l'Hotel Mediterraneo.

Giustizia amministrativa202000475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale su SCIA per l'adeguamento tecnologico di una preesistente stazione radio base

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'operatore di telecomunicazioni ha impugnato il provvedimento del settore urbanistica-edilizia privata-attività produttive SUAP e SUE del Comune di Riccione, recante il diniego sulla SCIA presentata ai sensi dell'art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003 per l'adeguamento tecnologico di una stazione radio base preesistente. Nelle more del giudizio, a seguito del rilascio di un parere favorevole da parte di ARPA, è stata completata la realizzazione dell'impianto senza ulteriori provvedimenti ostativi. La parte ricorrente ha quindi dichiarato di avere conseguito integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il completamento dell'impianto, intervenuto dopo il parere favorevole di ARPA e in assenza di ulteriori provvedimenti ostativi, ha determinato il pieno conseguimento del bene della vita sotteso al ricorso. Il giudice non ha ravvisato, ai limitati fini della soccombenza virtuale, evidenti profili di fondatezza della domanda, anche in ragione della particolarità della questione; ha pertanto compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti che comportano il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale perseguito con il ricorso.

  • art. 87-bis d.lgs. n. 259/2003

    È la disposizione sulla cui base era stata presentata la SCIA per l'adeguamento tecnologico della stazione radio base; la sentenza non ne sviluppa l'interpretazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione o fatti sopravvenuti determinano il pieno conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sull'impugnazione.
  • Ai fini della regolazione delle spese mediante soccombenza virtuale, il giudice può valutare la fondatezza della domanda; quando la questione presenta peculiarità tali da non consentire di ravvisare evidenti profili di fondatezza, può disporre la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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