Sentenza n. 1090/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - dell'ordinanza del Comune di Noto del 13 ottobre 2025 n. -OMISSIS-, con cui è stato intimato alla ricorrente di “provvedere entro il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla notifica della presente Ordinanza, alla demolizione delle opere realizzate in difformità al titolo abilitativo..”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il verbale di accertamento eseguito dall'Ufficio Tecnico in data 7 ottobre 2025 prot. -OMISSIS-, richiamato nella sopradetta ordinanza di demolizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie ritenute realizzate in difformità dal titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione relativa a un fabbricato abitativo, sostenendo che le opere fossero conformi ai numerosi titoli edilizi presentati o rilasciati tra il 2010 e il 2022. Ha dedotto, in primo luogo, difetto di motivazione e genericità dell'ordine, poiché l'ordinanza non avrebbe individuato puntualmente le opere abusive né esaminato singolarmente i titoli edilizi, e avrebbe erroneamente ritenuto carenti le sezioni grafiche dell'edificio. Ha inoltre sostenuto che l'accertamento comunale fosse viziato da erronea misurazione della superficie, quantificata in circa 250 mq invece che in circa 210 mq, per avere considerato impropriamente la sovrapposizione dei piani seminterrato e terra e per avere confrontato dati catastali e superfici reali. Ha contestato il valore attribuito alla superficie di 180 mq indicata nel rogito del 2009 e alle aerofotogrammetrie del 1966 e del 1977. Ha infine dedotto che gli interventi, ove anche non conformi, sarebbero stati al più opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia leggera, soggette a SCIA e non a permesso di costruire, con conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria anziché della demolizione. Il Comune ha difeso la legittimità dell'ordinanza, evidenziando l'ampliamento della superficie, della cubatura, della sagoma e dell'altezza dell'immobile risultante dal confronto tra le planimetrie e dalle verifiche eseguite.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il confronto tra la planimetria del 2009 e quella del 2020 dimostrasse in modo significativo un ampliamento della superficie e della cubatura dell'immobile, non giustificato da un permesso di costruire. La valutazione dell'abuso deve essere complessiva e non frammentata in relazione ai singoli interventi o ai diversi titoli edilizi, quando le opere risultino funzionalmente e strutturalmente collegate e producano un unitario impatto sul territorio. Pertanto, era sufficiente che l'ordinanza evidenziasse l'aumento complessivo di superficie e cubatura, senza analizzare singolarmente ciascuna pratica edilizia. Il TAR ha ritenuto necessaria, considerata la particolare conformazione dell'edificio, la rappresentazione delle sezioni, trattandosi di un immobile composto da livelli sfalsati, piano seminterrato e piano fuori terra collegati da scale. Le verifiche di conformità relative ai singoli interventi non impedivano al Comune di esercitare successivamente i propri poteri di vigilanza e di accertamento degli abusi. È stata ritenuta adeguata anche l'individuazione dell'abuso mediante il confronto delle planimetrie e delle superfici, reputandosi sufficiente il riferimento alla differenza tra la superficie indicata nell'atto di acquisto e quella accertata dall'amministrazione. Le contestazioni sulla superficie di 210 mq non erano supportate da documentazione o calcoli tecnici attendibili; inoltre, il rogito indicava la superficie del fabbricato e non soltanto l'area di sedime. Il volume interrato, se destinato ad attività umane continuative e non qualificabile come volume tecnico, rileva ai fini urbanistico-edilizi anche se determinato dal naturale declivio del terreno. Le aerofotografie non infirmavano l'accertamento comunale. In presenza di nuovi volumi e superfici, gli interventi non potevano essere qualificati come mera ristrutturazione edilizia, essendo necessario il permesso di costruire; è stata quindi ritenuta legittima la sanzione demolitoria. Le questioni relative all'asserita integrazione postuma della motivazione sono state assorbite. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato con riferimento all'opera in ogni suo elemento, compresi gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici.
Il volume interrato rileva ai fini urbanistico-edilizi quando altera lo stato dei luoghi ed è destinato ad attività umane continuative; sono esclusi soltanto i volumi tecnici.
art. 10, comma 1, d.P.R. 380/2001
La realizzazione di nuovi volumi e superfici richiede il permesso di costruire e non può essere ricondotta alla ristrutturazione edilizia soggetta a titolo semplificato.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La sanzione demolitoria è applicabile agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso di costruire; la fattispecie concreta, tuttavia, è stata qualificata come realizzazione di nuovi volumi soggetta a permesso di costruire.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA non è applicabile quando le opere comportano nuovi volumi e superfici per i quali era necessario il permesso di costruire.
art. 12 l.r. Sicilia 16/2016
La qualificazione delle opere come variazioni essenziali è distinta dalle ipotesi di parziale difformità e dalle tolleranze; l'entità complessiva dell'ampliamento ha escluso queste ultime qualificazioni.
art. 13 l.r. Sicilia 16/2016
La nozione di parziale difformità non è applicabile quando la valutazione complessiva delle opere evidenzia nuovi volumi e superfici di significativa consistenza.
Massime di principio
- La verifica dell'abuso edilizio deve considerare unitariamente l'immobile o il complesso di opere, senza frammentare gli interventi in base ai singoli titoli o alle singole lavorazioni, quando essi siano strutturalmente o funzionalmente collegati e producano un unico impatto edilizio e urbanistico.
- Un'ordinanza di demolizione può motivare l'abuso mediante il confronto complessivo tra planimetrie e l'indicazione dell'aumento significativo di superficie e cubatura non assistito dal necessario permesso di costruire, senza dover esaminare analiticamente ogni singola pratica edilizia.
- La verifica di conformità o l'assenza di rilievi riferita a singoli interventi edilizi non preclude all'amministrazione l'esercizio successivo dei poteri di vigilanza e di accertamento dell'abuso edilizio, soprattutto quando l'abuso emerga dalla considerazione unitaria della trasformazione realizzata.
- La rappresentazione delle sezioni dell'edificio è necessaria quando la conformazione del manufatto, caratterizzato da livelli sfalsati o da piani seminterrati e fuori terra, rende indispensabile verificare la consistenza verticale e i rapporti tra i diversi volumi.
- I volumi interrati rilevano ai fini urbanistico-edilizi quando determinano un'alterazione dello stato dei luoghi e sono destinati ad attività umane continuative; l'esclusione dal computo riguarda soltanto i volumi tecnici.
- La realizzazione di nuovi volumi e superfici esclude la qualificazione dell'intervento come mera ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA e rende necessario il permesso di costruire, con conseguente legittimità della sanzione demolitoria in caso di abuso.
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