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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28268/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un amministratore di una società dichiarata fallita, condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Secondo i giudici di merito, avrebbe distratto ingenti somme dalla società e avrebbe esposto in bilancio passività inesistenti mediante fatture ritenute per operazioni inesistenti, oltre a tenere una contabilità non veritiera. Il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: vizi di legge e di motivazione sulla qualificazione e quantificazione delle condotte distrattive; mancata considerazione della documentazione bancaria e dei crediti ammessi al passivo; erroneo rigetto della richiesta di acquisire una consulenza tecnica di parte; omessa o insufficiente motivazione sulla sussistenza della bancarotta documentale; mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare l’esame del direttore amministrativo; carenza di motivazione sulle aggravanti della pluralità dei fatti e del danno patrimoniale di rilevante gravità; conseguente erronea determinazione della pena. Con motivi aggiunti è stata inoltre contestata l’omessa valutazione di una precedente ordinanza che avrebbe escluso il fumus del reato in sede cautelare e l’inadeguata considerazione dell’origine temporale delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e il primo motivo aggiunto nei limiti in cui censuravano l’apparato motivazionale sulla bancarotta patrimoniale. Ha rilevato che la motivazione delle sentenze di merito era in più punti contraddittoria o apparente, perché non chiariva con precisione quali somme fossero effettivamente fuoriuscite dal patrimonio sociale, con quali basi cognitive, a favore di quali soggetti, in quali tempi, e come si dovessero coordinare le varie componenti economiche richiamate. Ha inoltre osservato che l’annotazione di passività inesistenti, quando serva solo ex post a giustificare distrazioni già realizzate, non coincide automaticamente con la specifica ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata. Di riflesso, sono stati assorbiti i motivi sulla prova, sulla bancarotta documentale, sulle aggravanti e sulla pena. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio e nuova motivazione sui punti indicati, con regolazione anche delle questioni proposte dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 216 R.D. 267/1942

    co. 1 n. 1; co. 1 n. 2; ult. comma

    La Corte distingue la bancarotta fraudolenta patrimoniale da quella documentale e afferma che la prima richiede un effettivo pregiudizio patrimoniale della massa, non potendo essere confusa con mere annotazioni contabili ex post che servano solo a giustificare distrazioni già realizzate.

  • art. 223 R.D. 267/1942

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della bancarotta commessa dagli amministratori di società fallita.

  • art. 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942

    Richiamato in relazione all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla commisurazione della pena.

  • art. 495 comma 2 c.p.p.

    Richiamato nel motivo sul mancato esame di un testimone ritenuto decisivo.

  • art. 507 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale.

  • art. 468 c.p.p.

    Richiamato quanto alla lista testimoniale e alla mancata ammissione del teste.

  • art. 6 par. 1 e 3 lett. d CEDU

    Invocato a sostegno del diritto all’ammissione e all’esame di un testimone a discarico.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla pena e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Citato in riferimento ai limiti di richiamo dei motivi nuovi.

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione deve individuare con precisione le concrete movimentazioni patrimoniali distrattive, le fonti probatorie da cui sono tratte, i soggetti beneficiari, le causali e la collocazione temporale delle operazioni; un richiamo generico a accertamenti bancari e contabili non è sufficiente.
  • La mera esposizione in bilancio di passività inesistenti non si identifica automaticamente con la distrazione di somme già fuoriuscite dal patrimonio sociale: occorre verificare se l’annotazione contabile abbia causato essa stessa un depauperamento patrimoniale oppure sia stata solo una giustificazione ex post di condotte distrattive già consumate.
  • Quando la contabilità è ritenuta manipolata, il giudice deve spiegare in modo non contraddittorio quali parti delle scritture siano comunque utilizzabili per ricostruire le distrazioni e quali, invece, siano inattendibili; non è legittimo fondare l’addebito su dati contabili senza chiarire il rapporto tra falsità delle scritture e realtà delle movimentazioni.
  • Le questioni sull’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e sulla pluralità dei fatti di bancarotta restano logicamente dipendenti dalla corretta perimetrazione delle condotte principali: se questa è viziata, anche gli accessori aggravatori e il trattamento sanzionatorio devono essere riesaminati.
  • Se il giudice di merito omette di rispondere a censure specifiche sulla necessità di assumere una prova potenzialmente decisiva, tale profilo va comunque riconsiderato nel giudizio di rinvio alla luce del nuovo assetto motivazionale del fatto principale.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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