Ordinanza n. 245/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta rilasciato in favore del lavoratore avente n. prot. n. P-NA/L/Q2023/114749 emesso in data 29.01.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, di cui ne è venuto a conoscenza attraverso il proprio datore di lavoro; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del nulla osta al lavoro, del quale aveva avuto conoscenza tramite il datore di lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dopo che il TAR aveva già respinto la prima istanza cautelare con ordinanza n. 973 dell’8 maggio 2025, il ricorrente ha riproposto la domanda cautelare il 18 dicembre 2025, depositando una nuova asseverazione datata 1° luglio 2025. Non sono specificati ulteriori motivi di illegittimità del decreto né sono indicati, in modo analitico, gli argomenti relativi al fumus boni iuris o al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la riproposizione della domanda cautelare, ritenendola inammissibile. La nuova asseverazione depositata dal ricorrente non integra alcuna delle condizioni espressamente richieste dall’art. 58 c.p.a. per la riproposizione dell’istanza cautelare al collegio. La decisione riguarda esclusivamente la nuova fase cautelare e non definisce il merito dell’impugnazione contro la revoca del nulla osta. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale.
art. 58 c.p.a.
La riproposizione dell’istanza cautelare al collegio è ammessa soltanto al ricorrere delle condizioni espressamente previste dalla disposizione; il mero deposito di una nuova asseverazione non è sufficiente a integrare tali condizioni.
Massime di principio
- Dopo il rigetto di una prima istanza cautelare, la riproposizione della domanda cautelare al collegio è inammissibile se la parte non dimostra la sussistenza di una delle condizioni espressamente previste dall’art. 58 c.p.a.
- Il deposito di una nuova asseverazione, isolatamente considerato, non consente di riproporre validamente l’istanza cautelare quando non integra le condizioni richieste dall’art. 58 c.p.a.
- Il rigetto della riproposizione dell’istanza cautelare non comporta la definizione del giudizio di merito avente a oggetto l’atto amministrativo impugnato.
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