Cassazione Civile, Ordinanza n. 06201/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare che, dal 1.9.1989 al 31.12.2000, ella avesse svolto attività subordinata alle dipendenze di un’impresa individuale e di una società, oltre che di altri convenuti, con richiesta delle conseguenti differenze retributive. La Corte d’appello ha respinto il gravame confermando il rigetto di primo grado, ritenendo non provata la subordinazione e non ammissibili, perché prodotti solo in appello, i documenti offerti dalla lavoratrice. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione di primo grado senza rispondere alle censure sull’inattendibilità dei testi avversari e sulla prova della subordinazione; 2) violazione dell’art. 437 c.p.c., per la mancata ammissione di documenti prodotti in appello (tre fotografie e una sentenza del Tribunale di Napoli relativa al rapporto subordinato di una teste), asseritamente indispensabili ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., osservando che la censura in realtà mirava a contestare la motivazione e la valutazione delle prove testimoniali, profili non sindacabili nei limiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., e che la sentenza d’appello non presentava anomalie motivazionali tali da integrare nullità ex art. 132, n. 4, c.p.c. Ha inoltre respinto il motivo sulle prove documentali, rilevando che nel rito del lavoro i documenti nuovi sono ammissibili solo se formati o divenuti disponibili dopo le preclusioni o se la loro produzione sia resa necessaria dalle difese avversarie; in ogni caso, la parte deve dimostrarne la decisività e l’indispensabilità. Nel caso concreto, le fotografie erano prive di data e la sentenza prodotta aveva, al più, valore indiziario, senza carattere decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca ogni decisione su un capo di domanda o su uno specifico motivo; non basta l’omessa considerazione di fatti secondari o la critica alla motivazione
art. 437 c.p.c.
nel rito del lavoro la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo nei casi previsti dalla giurisprudenza, e comunque se i documenti siano indispensabili e decisivi per la decisione
art. 360, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto e non consente di riesaminare l’apprezzamento delle prove, salvo anomalie motivazionali estreme
art. 132, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la parte lamenta solo una motivazione insufficiente o una diversa valutazione del materiale probatorio; occorre la totale mancanza di decisione su una domanda o su un motivo di impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione delle prove testimoniali o una diversa ricostruzione del fatto, poiché la scelta delle fonti del convincimento e la valutazione dell’attendibilità dei testi spettano al giudice di merito.
- Nel rito del lavoro la produzione documentale in appello è eccezionale: il documento nuovo deve essere reso necessario dallo sviluppo del processo oppure deve essere formati o divenuto disponibile dopo le preclusioni; inoltre deve essere indispensabile, cioè decisivo ai fini dell’esito della controversia.
- Documenti meramente indiziari, non datati o comunque non idonei a completare in modo decisivo la prova del fatto costitutivo non giustificano la loro acquisizione tardiva in appello.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo nei limiti delle anomalie estreme individuate dalla giurisprudenza di legittimità, non già per il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
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