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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03712/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per presunta attività di cava abusiva, ritenendo che fossero stati eseguiti scavi con asportazione di materiale torboso in difformità dal titolo edilizio, anziché meri movimenti di terra. Il destinatario dell'ordinanza, in proprio e quale legale rappresentante della società esecutrice, propose opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981. Il Tribunale ridusse la sanzione; in appello la Provincia ottenne una parziale riforma e la sanzione fu rideterminata in misura più elevata. In cassazione i ricorrenti proposero nove motivi: eccepirono la prescrizione della pretesa sanzionatoria e la tardività della contestazione; contestarono la necessità e la correttezza della lunga istruttoria amministrativa sul prezzo della torba; censurarono l'ammissibilità e l'affidabilità della CTU svolta molti anni dopo, anche per il mutamento dei luoghi; dedussero violazioni in tema di onere della prova e di presunzioni; sostennero che l'attività fosse edilizia e non estrattiva; invocarono infine la buona fede e l'errore scusabile per escludere la responsabilità amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla prescrizione e sulla tardività della contestazione, richiamando il principio dell'illecito permanente nella coltivazione di cava abusiva e l'ampiezza della fase di accertamento nelle sanzioni amministrative quando l'amministrazione debba valutare elementi tecnici complessi. Ha poi ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla CTU e alla valutazione del materiale estratto, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato e che le censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha confermato la qualificazione dell'attività come estrattiva abusiva e non come semplice movimento di terra, valorizzando le risultanze istruttorie e la destinazione speculativa del materiale. Ha infine escluso la buona fede e l'errore scusabile, rilevando che il titolo abilitativo consentiva solo specifici movimenti di terra e che la richiesta di variante era successiva agli scavi eccedenti le quote autorizzate. Sono state poste le spese di lite a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 689/1981

    "ricorso ex art. 22 L. n. 689/81"

    indica il rimedio oppositivo avverso l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria amministrativa

  • art. 33, comma 1, L.R. Veneto n. 44/1982

    norma sanzionatoria violata per l'esercizio abusivo dell'attività di cava

  • art. 2, comma 2, L.R. Veneto n. 44/1982

    invocata dai ricorrenti per sostenere che i lavori fossero meri movimenti di terra; la Corte ne esclude l'applicazione perché l'attività accertata era estrattiva e non funzionale all'opera autorizzata

  • art. 14, comma 2, L. n. 689/1981

    il termine di contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione ha completato un accertamento complesso e ha acquisito piena conoscenza della violazione

  • art. 28 L. n. 689/1981

    il termine prescrizionale quinquennale non decorre finché perdura l'illecito permanente

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza d'appello è ritenuta sufficiente al minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    le censure sono scrutinabili nei limiti tipici del giudizio di legittimità; le doglianze che sollecitano una nuova valutazione del merito sono inammissibili

  • art. 2697 c.c.

    non risulta violato l'onere della prova, poiché l'amministrazione aveva provato l'escavazione abusiva e la CTU aveva supportato l'accertamento tecnico

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia non è accolta perché la decisione di merito aveva affrontato le questioni rilevanti

  • art. 3 L. n. 689/1981

    la responsabilità per illecito amministrativo richiede coscienza e volontà della condotta, ma l'errore sul precetto rileva solo se inevitabile

  • art. 1 R.D. n. 1443/1927

    richiamato dalle parti sulla disciplina dell'attività estrattiva

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per contestare il ragionamento presuntivo, ma la Corte ritiene che l'accertamento si fondi su prove e non su mere presunzioni

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative per coltivazione abusiva di cava, la condotta ha natura di illecito permanente: la prescrizione non inizia a decorrere finché perdura l'attività illecita.
  • Quando la contestazione non è immediata, l'accertamento dell'illecito comprende non solo l'acquisizione materiale dei fatti, ma anche il tempo ragionevolmente necessario alla valutazione tecnica e alla ponderazione degli elementi raccolti, specie se complessi.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, compresa la CTU, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione logicamente coerente e rispettosa del minimo costituzionale.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può avere anche funzione percipiente, quando l'accertamento dei fatti richieda specifiche cognizioni tecniche; il giudice può aderire alle conclusioni del consulente purché dia conto delle fonti del proprio convincimento.
  • Per escludere la responsabilità amministrativa per errore sul precetto, l'ignoranza della norma deve essere inevitabile; tale verifica è particolarmente rigorosa quando l'agente è un operatore professionale tenuto a un elevato dovere di informazione.
  • L'attività di movimento di terra è sottratta alla disciplina estrattiva solo se è funzionalmente diretta all'opera autorizzata; quando lo sbancamento eccede o si svincola dall'opera ed è finalizzato all'estrazione e alla commercializzazione del materiale, integra attività di cava abusiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaBuona fede e correttezza

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