Sentenza del 14/03/2016 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Asti
Sanatoria nullità notificazione - Cartella pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. La notificazione è stata considerata un'attività distinta dall'atto impositivo e la sua eventuale nullità è stata ritenuta sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per raggiungimento dello scopo. In particolare, la proposizione del ricorso ha dimostrato che il destinatario aveva conosciuto il contenuto della cartella e aveva potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione della cartella di pagamento, deducendone la nullità. La questione riguardava se il vizio della notificazione potesse compromettere l'atto impositivo o se fosse sanato dal fatto che il destinatario aveva comunque ricevuto conoscenza dell'atto e aveva potuto proporre ricorso.
Norme richiamate
Art. 156, comma 2, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La nullità della notificazione viene sanata quando il destinatario ha acquisito effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, come dimostrato dalla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento è distinta dall'atto impositivo: un vizio della notificazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto sostanziale.
- Quando il destinatario propone ricorso dimostrando di aver conosciuto il contenuto dell'atto, la nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
- La contestazione del vizio notificatorio può quindi risultare priva di effetto se l'atto ha comunque consentito al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi tempestivamente.
- La sanatoria riguarda i vizi della notificazione; non esclude necessariamente altre contestazioni autonome relative al merito della pretesa, alla decadenza o alla prescrizione.
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