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Sentenza

Sentenza n. 13960/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del Verbale G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) redatto in data 31/10/2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-" in relazione all'alunno minore -OMISSIS-, nella parte in cui assegna al citato alunno n. 18 ore settimanali con due docenti specializzati per il sostegno, ciascuno per 9 ore settimanali, documento conosciuto dagli odierni ricorrenti in data 14/01/2026 (Documenti 1 e 3); del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'anno scolastico 2025/2026 Prot. n. 0008804/E del 01/12/2025 elaborato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-" in relazione all'alunno -OMISSIS-, nella parte in cui assegna al citato alunno n. 18 ore settimanali con due docenti specializzato per il sostegno, ciascuno per 9 ore settimanali, documento conosciuto dagli odierni ricorrenti in data 14/01/2026 (Documento 2 e 3); di ogni provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio hanno assegnato al predetto Istituto Comprensivo un numero di insegnanti di sostegno insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico al predetto alunno con handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 presso il medesimo Istituto; nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e consequenziale, ed in ogni caso lesivo dell'interesse legittimo sussistente in capo ai ricorrenti e al predetto minore -OMISSIS- in relazione all'assegnazione per l'anno scolastico 2025/2026, e per i successivi anni di scuola dell'obbligo, di insegnanti di sostegno per la totalità dell’orario scolastico frequentato, con la previsione di un’ora di sostegno per ogni ora frequentata; nonché per l’accertamento del diritto del predetto minore -OMISSIS- di potere usufruire di insegnanti di sostegno per la totalità dell’orario scolastico frequentato, con la previsione di un’ora di sostegno per ogni ora frequentata (c.d. rapporto 1/1), sia per il corrente anno scolastico 2025/2026 che per i successivi anni di scuola dell'obbligo, sussistendo chiare evidenze circa la immodificabilità dello stato di gravissima disabilità del predetto minore; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti a garantire l'assegnazione, al citato alunno minore -OMISSIS-, di insegnanti di sostegno per la totalità dell’orario scolastico frequentato, con la previsione di un’ora di sostegno per ogni ora frequentata (c.d. rapporto 1/1), per l'anno scolastico 2025/2026, e per i successivi anni di scuola dell'obbligo, adottando ogni misura idonea a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio relativamente al predetto minore; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 7, co. 4 e 30, co. 2 CPA, derivante da lesione di diritti soggettivi di rango costituzionale, a motivo delle conseguenze pregiudizievoli cagionate all'alunno minore disabile -OMISSIS- dall’illegittimità degli atti impugnati, in quanto la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno ha comportato danno esistenziale costituito da significative regressioni nella condizione del minore stesso;

Giustizia amministrativa202602807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale GLO e PEI per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte relativa all'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, nonché gli atti di assegnazione dell'organico di sostegno ritenuto insufficiente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, affetto da handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequentava la scuola secondaria di primo grado per 28 ore effettive settimanali. Il GLO e il PEI gli avevano assegnato 18 ore di sostegno settimanali, con due docenti operanti per 9 ore ciascuno. I genitori hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 Cost., degli artt. 3, comma 3, 12, commi 2 e 4, e 13, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione dei fatti e carenza di motivazione. Secondo i ricorrenti, la limitazione delle ore impediva al minore di fruire effettivamente del diritto fondamentale all'istruzione e all'integrazione scolastica, essendo necessaria una copertura di sostegno per l'intero orario frequentato, secondo il rapporto 1:1. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il danno esistenziale derivante dalle regressioni riscontrate nella condizione del minore a causa della mancata fruizione delle ore di sostegno spettanti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che le 18 ore assegnate non fossero adeguate alla grave condizione del minore e alle sue esigenze di sostegno intensivo, risultanti dalla documentazione sanitaria, educativa e psicodiagnostica acquisita. Il diritto all'integrazione scolastica e al sostegno dell'alunno con disabilità grave non è subordinato a limiti finanziari o all'organico ordinario: l'amministrazione deve ricorrere, quando necessario, all'organico in deroga e motivare adeguatamente eventuali limitazioni sulla base delle esigenze individuali dell'alunno. È stata quindi ritenuta illegittima la concezione dell'amministrazione secondo cui il rapporto 1:1 coinciderebbe necessariamente con le sole 18 ore di servizio settimanale di un docente della scuola secondaria di primo grado. Il successivo incremento delle ore disposto dall'istituto in esecuzione della misura cautelare ha inoltre confermato l'illegittimità originaria. Quanto al risarcimento, il TAR ha ritenuto sussistenti l'illegittimità, la colpa dell'amministrazione, il danno ingiusto e il nesso causale. La mancata assegnazione delle ore non determina però automaticamente un danno risarcibile: nel caso concreto, la documentazione ha dimostrato regressioni e gravi pregiudizi nella condizione del minore durante l'anno scolastico 2025/2026. Il danno esistenziale è stato liquidato equitativamente in euro 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Il Ministero e l'istituto scolastico sono stati condannati in solido anche alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 1, 2 e 3, l. 104/1992

    «qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici»

    Il sostegno intensivo, corrispondente alla precedente nozione di disabilità grave, comporta una priorità nell'erogazione dei servizi pubblici e, nella materia scolastica, può rendere necessaria la copertura integrale dell'orario frequentato.

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024

    «sono sostegni: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione [...] graduati in sostegno e sostegno intensivo»

    La nozione di sostegno comprende prestazioni graduate in relazione alla frequenza, durata e continuità necessarie; il sostegno intensivo è correlato a esigenze elevate o molto elevate.

  • art. 13, comma 3, l. 104/1992

    La disciplina dell'integrazione scolastica impone l'assegnazione di docenti di sostegno in misura adeguata alla condizione concreta dell'alunno con disabilità, anche mediante deroga all'organico ordinario.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità risarcitoria per illegittimo esercizio dell'attività amministrativa ha natura aquiliana e richiede l'illegittimità, la colpa dell'amministrazione, il danno ingiusto e il nesso causale.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata esaminata unitamente alla domanda di annullamento e accolta in presenza dei presupposti dell'illecito amministrativo.

  • art. 1226 c.c.

    «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa»

    Il danno esistenziale, dimostrato nella sua esistenza ma non precisamente quantificabile, è stato liquidato equitativamente in euro 2.500,00.

  • art. 1282 c.c.

    Sull'importo risarcitorio liquidato giudizialmente spettano interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • Il diritto dell'alunno con disabilità grave al sostegno scolastico deve essere determinato in rapporto alla condizione individuale e alle concrete esigenze educative e assistenziali, non sulla base del solo organico ordinario o dell'orario contrattuale del singolo docente.
  • Quando la condizione dell'alunno richiede un sostegno intensivo, l'amministrazione scolastica deve assicurare, ove necessario, la copertura integrale dell'orario scolastico frequentato e può ricorrere all'organico in deroga; la mancata assegnazione di risorse adeguate rende illegittimi il PEI e gli atti presupposti.
  • Il diritto al sostegno scolastico dell'alunno con disabilità grave non è finanziariamente condizionato: le esigenze di bilancio non possono giustificare la compressione del nucleo incomprimibile del diritto all'istruzione e all'integrazione, ferma la necessità di una motivazione concreta e adeguata per eventuali limitazioni.
  • Il rapporto 1:1 non può essere interpretato automaticamente come assegnazione di un solo docente per il corrispondente orario contrattuale; la misura effettiva del sostegno deve essere calibrata sull'orario frequentato e sulle esigenze risultanti dalla documentazione individuale.
  • La mancata assegnazione delle ore di sostegno non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale: il danneggiato deve allegare e provare uno specifico pregiudizio, quale una regressione nella condizione dell'alunno o l'irrealizzabilità del progetto di vita delineato nel PEI.
  • Accertata l'illegittimità dell'assegnazione insufficiente, il danno esistenziale concretamente dimostrato può essere liquidato equitativamente quando il suo preciso ammontare non sia determinabile.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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