Sentenza n. 3280/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 3503/2024 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3503/2024, nella parte relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3503/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva dato esecuzione alla pronuncia, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorso era corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall’attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato il 6 aprile 2025 e il ricorso era stato proposto il 9 ottobre 2025. Nel merito, non essendo contestata la mancata esecuzione e risultando incontestati sia l’an sia il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 1.000 euro. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto per il valore complessivo di 1.000 euro relativo a due anni scolastici.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto rispettato il decorso nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente di adottare gli atti necessari per l’integrale esecuzione del comando giudiziale, quando siano comprovati il titolo esecutivo, il passaggio in giudicato, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento allegato dal ricorrente e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, la mancata ottemperanza può essere ritenuta incontestata; se anche l’an e il quantum della prestazione risultano determinati, il giudice può impartire direttamente l’ordine esecutivo indicando contenuto, importo e termine dell’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, fissandone l’ufficio di appartenenza, il termine per provvedere e le modalità di attivazione mediante comunicazione della parte interessata.
- L’attività del commissario ad acta non dà luogo a un compenso autonomo quando, secondo quanto stabilito dalla pronuncia, costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’ufficio cui appartiene il commissario.
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