Cassazione Penale, Sentenza n. 36728/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione in executivis fra reati giudicati separatamente: reati associativi (art. 416-bis) e più fatti di estorsione aggravata dal metodo mafioso (sentenza Corte d'appello di Messina, irrevocabile 29/03/2022) e reati diversi giudicati con provvedimento di cumulo (reati in materia di armi, violazione della normativa sui rifiuti pericolosi, appropriazione indebita e calunnia). Denunciava (1) violazione di norme penali e processuali e illogicità della motivazione perché, a suo dire, gli atti dimostrerebbero che procurava munizioni per i maggiorenti del clan e dunque unificabilità nel medesimo disegno criminoso; (2) mancata considerazione della contiguità cronologica (es. reato di armi del 4/10/2010 ricompreso nel periodo di partecipazione al sodalizio 1996-2018); (3) errore nel ritenere assente l'unicità del disegno criminoso, lamentando che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe applicato correttamente i principi giurisprudenziali sulla continuazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'istante non aveva assolto l'onere probatorio di allegare elementi specifici e concreti che dimostrassero l'esistenza di un disegno criminoso unitario già al momento del primo fatto. La Corte ha confermato che indici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale e identità del bene protetto sono utili ma non decisivi di per sé; il lungo arco temporale e l'assenza di elementi probatori specifici rendono improbabile una programmazione unitaria. Ha inoltre spiegato perché alcune estorsioni sono state unificate con l'art. 416-bis (per il metodo mafioso) mentre non è stata riconosciuta la continuazione con gli altri reati (armi, rifiuti, appropriazione indebita, calunnia). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: la Corte interpreta che, anche in sede di esecuzione, per riconoscere la continuazione è necessario provare che i reati successivi fossero programmati al momento del primo reato; l'onere probatorio grava sul condannato che richiede l'applicazione dell'istituto.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione mafiosa e sulle aggravanti correlate: la sentenza rileva che reati aggravati dal 'metodo mafioso' possono essere unificati con il reato associativo quando emerga connessione; tuttavia la sola condanna per 416-bis non determina automaticamente la continuazione con reati eterogenei senza elementi che dimostrino una programmazione unitaria.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel ricorso: la Corte valuta le deduzioni di violazione di legge e le censure di motivazione alla luce delle regole di impugnazione e del sindacato di legittimità, ritenendo le censure inammissibili o infondate per carenza probatoria.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata nel ricorso in relazione ai rimedi contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione: la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, ha adeguatamente motivato la mancata applicazione della continuazione.
Massime di principio
- In esecuzione l'onere di allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un disegno criminoso unitario grava sul condannato che richiede la continuazione; non è sufficiente la mera elencazione di reati o la loro contiguità cronologica.
- Elementi quali omogeneità delle condotte, identità del bene giuridico tutelato e contiguità spazio-temporale sono indici utili ma non decisivi: devono essere supportati da fatti concreti che dimostrino la programmazione unitaria già al primo fatto.
- Il decorso del tempo è un fattore decisivo: quanto più ampio è l'intervallo temporale tra i reati, tanto meno plausibile risulta l'esistenza di una deliberazione unitaria, salvo che siano forniti elementi probatori contrari.
- Per chiedere il riconoscimento di una continuazione parziale (tra alcuni reati all'interno di un ampio arco temporale) l'interessato deve enucleare i singoli gruppi di reati e allegare gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (date, modalità, finalità comuni, ruolo dell'agente).
- La circostanza di essere organici a un'associazione (es. 416-bis) o di avere ruoli funzionali (es. procacciare munizioni) può essere utile, ma non basta da sola per stabilire la continuazione: occorre dimostrare il nesso teleologico e temporale tra quella attività e gli ulteriori reati invocati.
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