Sentenza del 26/08/2015 n. 17168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati dalla società di fatto per l'anno 1994 e, conseguentemente, il reddito di partecipazione imputato nella misura del 50% a ciascun socio. I contribuenti avevano sostenuto che l'alterazione delle fatture fosse imputabile a un'altra società e avevano denunciato il fatto ai Carabinieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura relativa al vizio di motivazione era priva del necessario "momento di sintesi": mancava cioè una chiara indicazione autonoma del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione della sentenza sarebbe stata omessa o insufficiente, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza favorevole ai contribuenti è quindi rimasta ferma. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre al 15% di spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia
La norma consentiva di denunciare in cassazione il vizio della motivazione della sentenza su un fatto decisivo. Nel caso concreto, tuttavia, la censura non è stata esaminata nel merito perché formulata senza rispettare i requisiti processuali richiesti.
Art. 366-bis c.p.c.
chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso ... e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile, la denuncia di vizio di motivazione doveva contenere un autonomo momento di sintesi, specificando il fatto decisivo controverso e spiegando puntualmente perché la motivazione fosse insufficiente. La sua mancanza rendeva il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione fondato su un vizio di motivazione deve individuare in modo autonomo, chiaro e sintetico il fatto decisivo controverso e spiegare perché la motivazione della sentenza non sia idonea a sorreggere la decisione.
- La Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenze formali senza esaminare il merito della controversia, anche quando il motivo prospetta una questione potenzialmente rilevante.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contestare genericamente la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito: occorre rispettare rigorosamente i requisiti di specificità e autosufficienza del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata resta efficace e il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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