Cassazione Penale, Sentenza n. 8959/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura sulla mancata valutazione come legittimo impedimento della domanda di rinvio per malattia relativa all'udienza del 19/12/2012, in ragione di un certificato medico che attestava uno stato influenzale con rialzo febbrile; 2) censura sulla ritenuta responsabilità per il reato di rapina (capo B), con doglianza che la Corte di appello avrebbe fondato la condanna su dichiarazioni della persona offesa non adeguatamente verificate e affette da contraddizioni tali da inficiare la loro attendibilità e in assenza di riscontri decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui il certificato agli atti non dimostrava l'assoluta impossibilità di comparire e non derivava da un accertamento diretto del medico, ma da dichiarazioni del ricorrente; dunque non sussisteva un legittimo impedimento provato. Sul secondo motivo ha rilevato la genericità del ricorso e l'insufficienza delle censure rispetto ai concreti riscontri evidenziati dalla Corte territoriale (concordanza tra la vittima e un testimone oculare, referto medico per le lesioni riportate dalla vittima e riconoscimento fotografico dell'imputato e del complice). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un certificato medico allegato a una richiesta di rinvio deve documentare l'effettiva impossibilità a comparire; la mera indicazione di malattia o dichiarazioni del paziente non sempre costituiscono un legittimo impedimento se non supportate da accertamento medico diretto o elementi probatori certi.
- In cassazione non è sufficiente sollevare censure generiche: è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione della corte territoriale e indicare errori di diritto o vizi logico-giuridici dimostrabili con elementi nuovi o decisivi.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è rimessa in primo luogo al giudice di merito; quando esistano riscontri indipendenti (testimonianza oculare concordante, referto medico per le lesioni, riconoscimento fotografico) la Corte di legittimità difficilmente annullerà la valutazione di attendibilità.
- Le contraddizioni nel racconto della vittima devono essere valutate nel loro contesto e rispetto dei riscontri esterni: piccole incongruenze non prevalgono se vi sono conferme materiali o testimoniali.
- Chi impugna in cassazione deve proporre argomentazioni che siano idonee a mostrare la sussistenza di un vizio di diritto o di un'inadeguatezza della motivazione, non può limitarsi a chiedere una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La condanna alle spese e alle ammende per inammissibilità può essere comminata quando il ricorso risulti manifestamente infondato o meramente formale; valutare i profili di rischiosità processuale prima di proporre ricorso.
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