Sentenza n. 166/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del diniego tacito opposto dal Comune di Polignano a Mare all'istanza di accesso della ASSOCIAZIONE CULTURALE SDM EVENTI del 09.07.2025 ex 22-25 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per l'accertamento del diritto della ASSOCIAZIONE CULTURALE SDM EVENTI a visionare ed estrarre copia della documentazione richiesta con la istanza del 09.07.2025 E per la conseguente condanna del Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco pro tempore, a consentire ASSOCIAZIONE SDM EVENTI la visione e la estrazione di copia della documentazione richiesta con la istanza di accesso del 09.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sull'istanza di accesso documentale e civico relativa agli atti della procedura per l'assegnazione temporanea di posteggi per un mercatino estivo
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione, classificatasi seconda nella graduatoria della procedura comunale e titolare di un interesse qualificato, aveva chiesto l'accesso, ai sensi degli artt. 22 e 25 della l. n. 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, ai verbali di gara, alla documentazione dei concorrenti, alla corrispondenza tra Comune e partecipanti, al provvedimento conclusivo, alla determina di nomina della commissione, alle autorizzazioni SUAP e a ogni altro atto inerente. Non avendo ricevuto risposta nei termini, ha impugnato il diniego tacito e chiesto l'accertamento del diritto di accesso e la condanna del Comune all'esibizione della documentazione. In corso di causa, il Comune ha comunicato il 16 ottobre 2025 di accogliere l'istanza e ha consegnato tutta la documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione durante il giudizio. Pur non decidendo nel merito la legittimità del diniego tacito, il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Comune poiché la documentazione era stata trasmessa soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 22-25 l. n. 241/1990
Disciplina dell'accesso documentale invocata dall'associazione per ottenere la visione e l'estrazione di copia degli atti della procedura.
art. 5 d.lgs. n. 33/2013
Base normativa dell'accesso civico richiesto in via concorrente dall'associazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio a seguito della soddisfazione della pretesa durante il processo.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la declaratoria di improcedibilità; il dispositivo ha qualificato l'esito come cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il diniego tacito di accesso, l'amministrazione consegna integralmente la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di accesso definito per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessario il processo.
- L'amministrazione che soddisfa l'istanza di accesso soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso può essere condannata alle spese, anche se la documentazione è stata successivamente integralmente ostesa.
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