Sentenza del 06/11/2019 n. 28555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto del Comune sulla richiesta di rimborso dell'ICI 2011, sostenendo che il valore venale delle aree edificabili utilizzato per la tassazione fosse superiore a quello effettivo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo non adeguatamente contestate dal Comune le perizie e le valutazioni dei contribuenti. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, l'erronea applicazione del principio di non contestazione e l'errata ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha stabilito che il Comune aveva contestato in modo sufficiente le deduzioni e le perizie dei contribuenti, impedendo l'applicazione del principio di non contestazione. Inoltre, ha chiarito che i valori delle aree edificabili fissati dal regolamento o dalle delibere comunali costituiscono una presunzione e un indice di valutazione della congruità del valore dichiarato; spettava quindi ai contribuenti dimostrare l'incongruità del valore comunale. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR Toscana, che dovrà decidere nuovamente anche sulle spese di lite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5
Le disposizioni rilevano per la determinazione della base imponibile ICI, ancorata, per le aree edificabili, al valore venale in comune commercio.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59
Consentono agli enti locali di determinare periodicamente valori di riferimento per le aree edificabili. Tali valori non hanno natura imperativa, ma costituiscono una presunzione o un indice di valutazione della congruità del valore imponibile.
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48
È richiamato quale fondamento del potere dell'ente locale di adottare atti regolamentari o deliberativi relativi ai valori delle aree edificabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
È stato invocato in relazione alla produzione documentale nel processo tributario, ma la Corte non ha deciso nel merito la questione della tardività della perizia, poiché la CTR non l'aveva esaminata.
Codice civile, artt. 2697 e 2967
La regola sull'onere della prova imponeva ai contribuenti, che chiedevano il rimborso, di dimostrare l'inesistenza dei presupposti del diniego e l'incongruità dei valori comunali. Il riferimento all'art. 2967 è contenuto nella sentenza, pur trattandosi della disposizione generale sull'onere della prova.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 115
La Corte ha escluso che la CTR potesse fondarsi sul principio di non contestazione quando l'amministrazione aveva contestato, anche genericamente ma sostanzialmente, il credito e le perizie della controparte.
Massime di principio
- Nel processo tributario il principio di non contestazione non opera per la semplice mancata risposta analitica a ogni singola deduzione: è sufficiente, in linea generale, una contestazione sostanziale del credito e dei suoi presupposti, soprattutto in materie tecniche.
- Quando il contribuente chiede il rimborso di un tributo, grava normalmente su di lui l'onere di provare il proprio diritto al rimborso e l'erroneità della pretesa o della valutazione dell'amministrazione.
- I valori delle aree edificabili fissati preventivamente dal Comune non sono automaticamente vincolanti, ma costituiscono un elemento presuntivo qualificato. Chi intende discostarsene deve fornire una prova concreta e specifica della loro incongruità.
- Per contestare efficacemente un valore comunale è opportuno produrre perizie e documentazione riferite all'annualità d'imposta interessata, illustrando elementi oggettivi quali destinazione urbanistica, potenzialità edificatoria, caratteristiche dell'area e valori di mercato comparabili.
- In caso di cassazione con rinvio, la decisione precedente viene annullata e il giudice di rinvio deve riesaminare il merito applicando i principi stabiliti dalla Corte, decidendo nuovamente anche sulle spese.
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