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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28555 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto del Comune sulla richiesta di rimborso dell'ICI 2011, sostenendo che il valore venale delle aree edificabili utilizzato per la tassazione fosse superiore a quello effettivo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo non adeguatamente contestate dal Comune le perizie e le valutazioni dei contribuenti. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, l'erronea applicazione del principio di non contestazione e l'errata ripartizione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha stabilito che il Comune aveva contestato in modo sufficiente le deduzioni e le perizie dei contribuenti, impedendo l'applicazione del principio di non contestazione. Inoltre, ha chiarito che i valori delle aree edificabili fissati dal regolamento o dalle delibere comunali costituiscono una presunzione e un indice di valutazione della congruità del valore dichiarato; spettava quindi ai contribuenti dimostrare l'incongruità del valore comunale. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR Toscana, che dovrà decidere nuovamente anche sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5

    Le disposizioni rilevano per la determinazione della base imponibile ICI, ancorata, per le aree edificabili, al valore venale in comune commercio.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59

    Consentono agli enti locali di determinare periodicamente valori di riferimento per le aree edificabili. Tali valori non hanno natura imperativa, ma costituiscono una presunzione o un indice di valutazione della congruità del valore imponibile.

  • D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48

    È richiamato quale fondamento del potere dell'ente locale di adottare atti regolamentari o deliberativi relativi ai valori delle aree edificabili.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32

    È stato invocato in relazione alla produzione documentale nel processo tributario, ma la Corte non ha deciso nel merito la questione della tardività della perizia, poiché la CTR non l'aveva esaminata.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2967

    La regola sull'onere della prova imponeva ai contribuenti, che chiedevano il rimborso, di dimostrare l'inesistenza dei presupposti del diniego e l'incongruità dei valori comunali. Il riferimento all'art. 2967 è contenuto nella sentenza, pur trattandosi della disposizione generale sull'onere della prova.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 115

    La Corte ha escluso che la CTR potesse fondarsi sul principio di non contestazione quando l'amministrazione aveva contestato, anche genericamente ma sostanzialmente, il credito e le perizie della controparte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il principio di non contestazione non opera per la semplice mancata risposta analitica a ogni singola deduzione: è sufficiente, in linea generale, una contestazione sostanziale del credito e dei suoi presupposti, soprattutto in materie tecniche.
  • Quando il contribuente chiede il rimborso di un tributo, grava normalmente su di lui l'onere di provare il proprio diritto al rimborso e l'erroneità della pretesa o della valutazione dell'amministrazione.
  • I valori delle aree edificabili fissati preventivamente dal Comune non sono automaticamente vincolanti, ma costituiscono un elemento presuntivo qualificato. Chi intende discostarsene deve fornire una prova concreta e specifica della loro incongruità.
  • Per contestare efficacemente un valore comunale è opportuno produrre perizie e documentazione riferite all'annualità d'imposta interessata, illustrando elementi oggettivi quali destinazione urbanistica, potenzialità edificatoria, caratteristiche dell'area e valori di mercato comparabili.
  • In caso di cassazione con rinvio, la decisione precedente viene annullata e il giudice di rinvio deve riesaminare il merito applicando i principi stabiliti dalla Corte, decidendo nuovamente anche sulle spese.

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