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Parere

Parere n. 210/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, dalla Maderos Eventi s.r.l. Unipersonale contro l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e il Comune di Trecase per l’annullamento della comunicazione n. prot. 90 del 26 giugno 2025 inerente il nulla osta all'esecuzione delle opere di ripristino con richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica;

Giustizia amministrativa202501132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della comunicazione prot. n. 90 del 26 giugno 2025 relativa al nulla osta paesaggistico per opere di ripristino presso il complesso turistico-ricettivo Palazzo Rosenthal, con esclusione della pavimentazione in pietra dell’area parcheggio e richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, proprietaria del complesso edilizio Palazzo Rosenthal, ha impugnato la comunicazione relativa alla CILA n. 37/2025, con cui era stato rilasciato il nulla osta all’esecuzione di opere di ripristino, fatta eccezione per i lavori di pavimentazione in pietra dell’area parcheggio, per i quali era stato richiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica. È stata proposta anche istanza cautelare, fondata sull’assunto che l’atto avrebbe arrecato nocumento alle prenotazioni e alla presenza dei clienti della struttura ricettiva. La Sezione, rilevata la mancata trasmissione da parte del Ministero della cultura della relazione istruttoria richiesta, ha esaminato la sola domanda cautelare e ha disposto ulteriori incombenti istruttori per la decisione di merito.

Il parere

La Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti e sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, non fosse manifestamente apprezzabile il periculum in mora. Le affermazioni relative al pregiudizio per le prenotazioni e per la presenza dei turisti sono state considerate meramente assertive. La Sezione ha precisato che la valutazione non pregiudica l’esame della fondatezza delle censure nella sede di merito. Poiché il Ministero della cultura non aveva trasmesso la relazione istruttoria richiesta, la Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo e ha ordinato al Ministero di acquisire dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dal Comune di Trecase gli elementi di fatto necessari, trasmettendo una relazione documentata entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere e garantendo alla ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.

Osservazioni

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata rigettata perché il pregiudizio prospettato dalla ricorrente, consistente nel nocumento alle prenotazioni e alla presenza dei turisti, è stato dedotto in termini assertivi e non consente di ravvisare manifestamente il periculum in mora.

Relazione istruttoria del Ministero della cultura

Il Ministero della cultura deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria dettagliata e documentata, acquisendo i necessari elementi di fatto dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dal Comune di Trecase.

Partecipazione della ricorrente all’istruttoria

La relazione ministeriale dovrà essere partecipata alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Decisione sulla base degli atti

In caso di mancato ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base dei documenti già presenti in atti.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere definitivo è rinviato in attesa degli adempimenti istruttori.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del ricorso straordinario, il periculum in mora deve risultare concretamente apprezzabile; mere affermazioni assertive relative a un pregiudizio economico o commerciale non sono sufficienti a giustificare la sospensione dell’atto impugnato.
  • Il rigetto dell’istanza cautelare, fondato sulla cognizione sommaria propria della fase cautelare, non pregiudica l’esame della fondatezza delle censure nella successiva decisione di merito.
  • Quando la relazione istruttoria richiesta al Ministero competente non sia stata trasmessa, la Sezione può sospendere l’adozione del parere definitivo e ordinare l’acquisizione degli elementi di fatto necessari presso le amministrazioni coinvolte.
  • Gli elementi istruttori acquisiti dal Ministero devono essere partecipati al ricorrente, cui deve essere assicurato un termine congruo, comunque non inferiore a quello stabilito dalla Sezione, per formulare osservazioni e controdeduzioni.
  • L’ingiustificato inadempimento agli incombenti istruttori non impedisce la decisione del ricorso, che può essere adottata sulla base della documentazione già presente in atti.

Ricorso straordinario contro la comunicazione sul nulla osta paesaggistico

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da Maderos Eventi s.r.l. Unipersonale contro l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e il Comune di Trecase, avente a oggetto la comunicazione prot. n. 90 del 26 giugno 2025 relativa alle opere di ripristino del complesso turistico-ricettivo Palazzo Rosenthal. Il ricorso comprendeva anche un’istanza di sospensione cautelare.

Premesse della controversia

La ricorrente è proprietaria del complesso edilizio sito nel Comune di Trecase. A seguito di accertamenti comunali era stata contestata la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio. Nell’ambito della CILA n. 37/2025, il provvedimento impugnato aveva consentito l’esecuzione delle opere di ripristino, con esclusione dei lavori di pavimentazione in pietra dell’area parcheggio, per i quali era stato richiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

Istruttoria e mancata relazione ministeriale

La Sezione aveva chiesto al Ministero della cultura di trasmettere una relazione dettagliata e documentata sui fatti, anche ai fini della trattazione dell’incidente cautelare, prevedendo che la relazione fosse inviata anche alla difesa della ricorrente per consentire osservazioni e controdeduzioni. Alla data dell’adunanza, tuttavia, la relazione non risultava ancora trasmessa.

Valutazione dell’istanza cautelare

Nonostante la mancata relazione, la Sezione ha ritenuto possibile esaminare la domanda cautelare. L’istanza è stata rigettata perché il periculum in mora non risultava manifestamente apprezzabile. Il pregiudizio dedotto dalla ricorrente, riferito alle prenotazioni in corso e alla costante presenza dei turisti presso la struttura, è stato ritenuto prospettato mediante affermazioni assertive, non sufficienti a dimostrare un danno grave e immediato.

La Sezione ha precisato che tale valutazione è resa allo stato degli atti e secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare, restando impregiudicato l’esame della fondatezza delle censure nella sede di merito.

Incombenti istruttori

Ai fini della decisione definitiva, il Ministero della cultura è stato incaricato di trasmettere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria documentata. A tal fine dovrà acquisire gli elementi di fatto necessari dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dal Comune di Trecase.

La relazione dovrà essere partecipata alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. In caso di mancato ingiustificato adempimento, la Sezione potrà decidere il ricorso sulla base della documentazione già acquisita.

Esito interlocutorio

Il dispositivo rigetta l’istanza cautelare, sospende l’adozione del parere definitivo nelle more degli incombenti istruttori e rinvia la trattazione dell’affare al secondo trimestre del 2026. Il ricorso, pertanto, non è stato ancora deciso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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