Sentenza del 25/01/2022 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Presupposti - Individuazione - Effetti - Nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAccertata la sussistenza dei presupposti per il giudizio di ottemperanza, la Commissione ha adottato i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza: ha nominato un commissario ad acta e ha fissato il termine entro il quale il commissario dovrà compiere gli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza definitiva favorevole al contribuente. La Commissione ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la competenza (Commissione Tributaria Regionale) e la scadenza del termine entro il quale l'ente impositore doveva adempiere, nonché il rispetto delle forme processuali previste dall'art. 70, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 546/1992
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 69
Regola il giudizio di ottemperanza in sede tributaria: disciplina i presupposti per l'azione di ottemperanza e la competenza della Commissione Tributaria Regionale per far rispettare le sentenze tributarie passate in giudicato
d.lgs. 546/1992, art. 70
Stabilisce le forme processuali e le modalità per l'esecuzione delle sentenze; prevede la possibilità per la Commissione di nominare un commissario ad acta quando l'ente obbligato non adempie nei termini e le conseguenti modalità operative
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce un'obbligazione a carico dell'ente pubblico: senza il passaggio in giudicato non sussiste il presupposto.
- È necessaria la competenza della Commissione Tributaria Regionale per i provvedimenti di ottemperanza: la competenza va verificata prima di assumere provvedimenti coercitivi.
- Deve essere dimostrata la scadenza del termine entro il quale l'ente impositore doveva adempiere: l'inerzia dell'amministrazione è requisito per attivare l'ottemperanza.
- La Commissione, accertati i presupposti e il rispetto delle forme di cui all'art. 70, può disporre misure esecutive tra cui la nomina di un commissario ad acta che compia gli atti necessari per l'esecuzione della sentenza entro termine fissato.
- La nomina del commissario ad acta mira a supplire all'inadempimento dell'ente e l'esecuzione compiuta dal commissario può comportare addebiti di spese all'ente inadempiente; pertanto, l'azione di ottemperanza costituisce uno strumento efficace per il contribuente per ottenere l'esecuzione coattiva.
- È importante rispettare le forme e i termini procedurali indicati dalla normativa (art. 70 commi 4-6): difetti formali possono pregiudicare l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
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