Cassazione Penale, Sentenza n. 33462/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova (applicazione della pena su richiesta delle parti, art. 444 c.p.p.) che aveva condannato Martino e Bertani per il reato di truffa in concorso, ritenendo provata la falsità dell'assegno circolare n. 6077668708 usato per il raggiro. Il motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., deduce violazione e inosservanza dell'art. 537 c.p.p. per avere il Tribunale omesso di dichiarare la falsità dell'assegno nonostante tale falsità risultasse accertata nella sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando l'orientamento prevalente, ha ritenuto che la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti equivale a sentenza di condanna agli effetti dell'art. 537 c.p.p.; perciò, dovendo essere dichiarata la falsità del documento ed essendo tale accertamento implicito nella sentenza impugnata, la Corte ha dichiarato direttamente la falsità dell'assegno circolare n. 6077668708 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa declaratoria di falsità.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha equiparato gli effetti di detta sentenza a quelli della sentenza di condanna per le conseguenze previste dall'art. 537 c.p.p.
art. 537 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di falsità del documento quando la falsità risulti accertata nella sentenza di condanna; la Corte ha ritenuto che tale declaratoria sia un effetto "inevitabile" e possa essere disposta direttamente dalla Cassazione se omessa nella sentenza di patteggiamento.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; qui è stato invocato dal Procuratore Generale per censurare l'inosservanza dell'art. 537 c.p.p. da parte del Tribunale.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (patteggiamento) produce, quanto agli effetti dichiarativi prescritti dalla legge, gli stessi effetti di una sentenza di condanna: se nella motivazione è accertata la falsità di un documento, la dichiarazione di falsità dovrebbe essere espressa.
- Se il giudice di merito omette di dichiarare la falsità di un documento pur avendone accertato gli elementi, la Corte di Cassazione può intervenire direttamente e pronunciarsi sulla falsità ai sensi dell'art. 537 c.p.p., senza necessità di rinvio per nuovo esame di merito.
- Per evitare impugnazioni, le parti e il giudice nel patteggiamento dovrebbero esplicitare in sentenza ogni effetto dichiarativo rilevante (es. falsità di documenti) quando i fatti lo giustificano.
- La declaratoria di falsità ha natura dichiarativa e conseguenze autonome rispetto alla sanzione penale: la sua omissione può essere sanata in sede di legittimità se la falsità risulta già accertata nella motivazione.
- Il ricorso per cassazione fondato su inosservanza di norme (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) è lo strumento appropriato per ottenere la correzione di omissioni di diritto nella sentenza di patteggiamento.
Testo integrale
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