Sentenza n. 11955/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione, a) della graduatoria finale di merito relativa al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profili Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria -(codice 02)”, pubblicata in data 19 febbraio 2026, nella parte in cui non riconosce in favore dell’odierno ricorrente la riserva di posti prevista dal bando (30%), ai sensi dell’art. 1, comma 3 del bando, ed ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito, con conseguente collocazione in posizione non utile; b) della graduatoria rettificata dei vincitori del medesimo concorso/profilo Codice 02, approvata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 14 aprile 2026 e pubblicata il 15 aprile 2026, nonché della correlata graduatoria rettificata e aggiornata al 14 aprile 2026, nella parte in cui non riconosce in favore del ricorrente la medesima riserva e non provvede alla sua corretta ricollocazione; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi inclusi (ove esistenti e comunque nei limiti della loro conoscibilità) i verbali, i criteri applicativi e gli atti istruttori relativi alla verifica dei titoli di riserva e alla formazione/approvazione delle graduatorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e graduatorie rettificate di un concorso pubblico per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non riconoscono la riserva di posti per volontari delle Forze Armate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie del concorso per il profilo di assistente, codice 02, deducendo il mancato riconoscimento della riserva del 30% prevista dal bando e dagli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 per i volontari in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito. Ha lamentato la violazione e falsa applicazione della lex specialis e della normativa sulle riserve, nonché dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio, con eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorrente aveva indicato nella domanda di partecipazione di possedere il titolo di riserva, ma, nella sezione relativa ai requisiti generici, aveva espressamente dichiarato di non voler fruire di alcuna riserva. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso, quale ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non sia estraneo alla procedura concorsuale. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha distinto l'omissione materiale dalla dichiarazione espressa resa dal candidato: quest'ultimo, nella domanda formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, aveva dichiarato di non essere in possesso di titoli di riserva o, comunque, di non volersene avvalere. Tale dichiarazione impedisce al candidato di pretendere successivamente l'applicazione della riserva, in forza del principio di autoresponsabilità dei concorrenti e del principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il TAR ha quindi escluso i vizi dedotti e ritenuto legittimo l'operato amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il TAR ha definito la controversia con sentenza in forma semplificata, ritenendo sussistenti i presupposti temporali, di contraddittorio e di completezza dell'istruttoria.
art. 1, comma 3, del bando di concorso
riserva di posti prevista dal bando (30%)
La disposizione prevedeva la riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito; il giudice ha ritenuto che il candidato, avendo dichiarato di non volersene avvalere, non potesse pretenderne successivamente l'applicazione.
artt. 678 e 1014 d.lgs. n. 66/2010
riserva di posti ... per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito
La normativa sulle riserve è stata invocata dal ricorrente, ma la sua applicazione è stata esclusa nel caso concreto in ragione della dichiarazione espressa del candidato di non voler fruire della riserva.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
domanda di partecipazione formulata ai sensi degli articoli 46 e 47
Le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione sono state considerate dichiarazioni cui si applica il principio di autoresponsabilità.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il dovere di buona fede costituisce il fondamento del principio nemo potest venire contra factum proprium, che impedisce al candidato di contraddire successivamente la propria dichiarazione espressa resa nella domanda.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, il candidato che dichiari espressamente nella domanda di non voler fruire di una riserva di posti non può successivamente pretenderne l'applicazione, anche se possiede il relativo titolo previsto dalla legge o dal bando.
- Il principio di autoresponsabilità impone al partecipante a una procedura concorsuale di sopportare le conseguenze delle dichiarazioni rese nella domanda, quando esse siano chiare e riferibili alla scelta di avvalersi o meno di un beneficio concorsuale.
- Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, preclude al candidato di contraddire in giudizio una propria precedente dichiarazione espressa resa ai fini della partecipazione al concorso.
- La normativa cogente sulle riserve nei pubblici concorsi non consente di riconoscere la riserva in contrasto con una dichiarazione espressa del candidato che abbia escluso la volontà di avvalersene.
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