Sentenza n. 779/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della procedura di gara aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023 indetta dalla ASL BT per il tramite di Empulia a mezzo nota prot. n. 44595 del 27.5.2025 per l'affidamento della fornitura triennale di materiale di convivenza per le esigenze dell'ASL BT limitatamente al lotto 1 (CIG B70A35A0FB); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, in particolare, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la scheda tecnica del lotto n. 1 e tutti gli altri atti della procedura, nonché, ove occorra, della deliberazione del Commissario straordinario n. 332 del 23.5.2025 di autorizzazione all'indizione della gara; - Sui motivi aggiunti presentati il 3.10.2025 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della nota prot. n. 61145 del 21.7.2025, con cui la ASL BT ha respinto l’istanza di autotutela; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: procedura di gara aperta, limitatamente al lotto 1, e relativi atti di gara; successivamente, diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la procedura di gara aperta indetta dall'ASL per l'affidamento triennale della fornitura di materiale di convivenza, limitatamente al lotto 1, chiedendo anche la sospensione cautelare. Sono stati contestati la lex specialis, il disciplinare, il capitolato tecnico, la scheda tecnica e gli ulteriori atti della procedura, nonché, con motivi aggiunti, il diniego dell'istanza di autotutela. Dal provvedimento emergono contestazioni preventive sui prezzi, rilievi fondati su un'istruttoria non ostesa, errori materiali nella documentazione economica e la circostanza che l'approvvigionamento interinale di almeno un articolo chiave fosse avvenuto a un prezzo superiore. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, dopo che l'ASL aveva riesaminato la procedura e dichiarato deserta la gara per la non conformità tecnica delle offerte, disponendo una nuova gara.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta dichiarazione di gara deserta, che ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulle originarie impugnative. Il Collegio ha tuttavia rilevato che il contenzioso non era pretestuoso e che le impugnative avevano colto profili reali di criticità della gara, desumibili dalla sequenza procedimentale, comprendente le contestazioni sui prezzi, l'istruttoria non ostesa, gli errori materiali nella documentazione economica, l'approvvigionamento interinale a prezzo superiore e il successivo annullamento sostanziale della procedura mediante dichiarazione di lotto deserto e nuova gara. In ragione della fondatezza dei rilievi avanzati dalla ricorrente, le spese sono state poste a carico dell'ASL secondo il principio della soccombenza, per 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata in ragione della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione definitoria del giudizio.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta oggetto della controversia.
Massime di principio
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse da parte del ricorrente, conseguente al riesame amministrativo della procedura e alla dichiarazione di gara deserta, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione.
- Quando il riesame dell'amministrazione rende improcedibile il ricorso, il giudice può comunque valutare la non pretestuosità e la fondatezza dei rilievi dedotti ai fini della regolazione delle spese di lite.
- La dichiarazione di gara deserta e l'indizione di una nuova gara possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sulle impugnative rivolte contro la precedente procedura, se la procedura contestata non è più idonea a produrre l'utilità lesiva originariamente dedotta.
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