Cassazione Penale, Sentenza n. 6245/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione della legge penale, per omessa applicazione della scriminante dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393-bis c.p.), sostenendo che l'intervento della guardia giurata fosse arbitrario/illegittimo perché non contestato alcun furto che ne legittimasse l'arresto in flagranza
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e perché non ha confrontato in modo adeguato la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la guardia giurata stesse agendo nell'esercizio delle proprie funzioni nel suo ambito di competenza, che l'ipotesi di furto con destrezza era percepita e che l'imputato aveva ammesso l'intenzione di commettere il furto; quindi la qualificazione di "pubblico ufficiale" e la contestazione di resistenza a pubblico ufficiale sono fondate. Conseguentemente il ricorso è rigettato (inammissibile) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Articolo richiamato per la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto applicabile la norma perché la guardia giurata, nell'occasione, esercitava attribuzioni tali da farla rientrare nella nozione di pubblico ufficiale
artt. 61, n. 2; 582; 585 cod. pen.
Norme richiamate con riferimento al reato di lesioni aggravate; applicate dalla Corte d'appello nella determinazione della pena
art. 393-bis cod. pen.
Scriminante invocata dal ricorrente (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); la Corte suprema ha ritenuto che il ricorso non avesse provato né argomentato adeguatamente la sussistenza della scriminante rispetto ai fatti valutati
art. 138 r.d. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
qualifica la guardia giurata come "incaricato di pubblico servizio"
Richiamata nel dibattito sulla qualifica della guardia giurata; la Corte osserva che tale definizione legislativa è storica ma che, sul piano sostanziale, la qualifica rilevante è quella di pubblico ufficiale se sono esercitati poteri autoritativi nell'ambito delle attribuzioni
art. 383 cod. proc. pen.
consente ai privati cittadini di procedere all'arresto in flagranza nelle sole ipotesi disciplinate dall'articolo 380 cod. proc. pen.
Richiamato per discutere i limiti dell'arresto da parte dei privati e la legittimità dell'intervento della guardia giurata
art. 380 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le ipotesi di arresto in flagranza (richiamata nel confronto sull'arresto da parte di privati); la Corte ha ritenuto che il furto con destrezza fosse percepito come situazione che legittimava l'intervento
art. 381 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per precisare che l'arresto può essere consentito anche in via facoltativa (secondo la motivazione), senza ledere la fondatezza del ragionamento giudiziale sull'intervento della guardia giurata
art. 357 cod. pen.
Norma sulla definizione di pubblico ufficiale basata sul criterio oggettivo-funzionale; la Corte l'ha utilizzata per affermare che la guardia giurata è pubblico ufficiale quando esercita poteri autoritativi nell'ambito delle sue attribuzioni
art. 625, n. 4 (citato nel ricorso)
furto con destrezza ex art. 625, n. 4, cod. proc. pen. (citazione del ricorrente)
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che il furto con destrezza non rientrerebbe tra le ipotesi che legittimano l'arresto obbligatorio; la Corte ha invece ritenuto che, sebbene il ricorrente non fosse formalmente accusato di furto, vi era percezione e ammissione della condotta contestata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre il versamento, a titolo di somma equa, alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente
Massime di principio
- La qualifica di guardia giurata può essere valutata come pubblico ufficiale se, nel fatto concreto, essa esercita poteri autoritativi nell'ambito delle proprie attribuzioni; pertanto la configurazione di resistenza a pubblico ufficiale può sussistere anche quando l'intervento avviene da parte di guardie private, se operano nelle loro funzioni
- L'assenza di una contestazione formale del reato presupposto (es. furto) non esclude automaticamente la legittimità dell'intervento o la configurabilità di reati consecutivi (es. resistenza), quando vi siano elementi probatori o ammissioni che dimostrino la materialità o la imminenza della condotta illecita
- La scriminante dell'esercizio delle proprie ragioni (art. 393-bis c.p.) richiede una motivazione specifica e prove che ne dimostrino la sussistenza; argomentazioni generiche o non confrontate con le motivazioni di merito rendono il gravame inammissibile
- Gli arresti in flagranza da parte dei privati sono strettamente regolati dalle norme del codice di procedura penale (art. 380 e seguenti); l'intervento di un privato o di una guardia giurata deve essere valutato alla luce dei limiti normativi e della proporzionalità dell'azione
- Nei ricorsi per cassazione è necessario il confronto puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata; i motivi vaghi o non congruamente sviluppati comportano l'inammissibilità del ricorso
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