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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18385/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propose ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. B), C) ed E) e art. 521 c.p.p. per presunta discrepanza tra l'imputazione (tentata estorsione mediante minaccia) e la motivazione delle sentenze che contestavano anche violenza fisica non formalmente imputata, invocando l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.; (2) vizio relativo all'idoneità ex ante della condotta tentata (art. 56 e 629 c.p.) per la presenza di terzi che avrebbero impedito l'esito; (3) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata valutazione della credibilità del testimone Tullio Maitilasso, le cui dichiarazioni in dibattimento contrasterebbero con quelle rese in sede di iscrizione notizia; (4) violazione dell'art. 495 comma 4 bis c.p.p. per la rinuncia del P.M. all'audizione della teste Luisa Bevilacqua senza il consenso della difesa e la revoca ritenuta "superflua e ridondante" dal primo giudice; (5) omissione nella decisione circa la remissione di querela e la sua accettazione rispetto al capo B (lesioni), con allegazione al ricorso del verbale di remissione e accettazione del 03/09/2016 che, se efficace, avrebbe estinto il reato di lesioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato soltanto il quinto motivo: ha accolto l'allegazione del verbale di remissione e accettazione della querela relativo al capo B (lesioni) e ha dichiarato estinto quel reato, annullando la sentenza impugnata in parte qua e eliminando la pena relativa (mesi 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa). Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili: il primo è stato ritenuto infondato perché non è emersa in concreto una lesione del diritto di difesa per la presunta discordanza tra imputazione e decisione (il fatto era chiaramente individuato nella denuncia e il dibattimento ha trattato la condotta con violenza e minaccia); i motivi secondo e terzo sono stati considerati inammissibili per i limiti del sindacato di legittimità, specie in presenza di una "doppia conforme"; il quarto è stato rigettato perché la difesa non si oppose formalmente alla rinuncia ed i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la non necessità dell'ulteriore audizione. Confermata quindi la condanna per il resto (in particolare per la tentata estorsione).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) - C) - E)

    Norma richiamata dal ricorrente per attingere i vizi di motivazione, illogicità e travisamento della prova; la Corte ha applicato i limiti derivanti dalla riforma (L. n.46/2006) e ha ritenuto non sussistente il vizio salvo il caso specifico della remissione di querela.

  • art. 521 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per dedurre difetto di correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui rileva il pregiudizio concreto alla difesa più che la mera discrepanza formale.

  • art. 649 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla causa di non punibilità per fatti tra congiunti; la Corte ha affermato che l'esclusione di tale causa opera quando vi sia impiego di violenza alla persona anche nel tentativo, quindi non applicabile se la condotta estorsiva ha previsto violenza.

  • art. 56 cod. pen. e art. 629 cod. pen.

    Richiamati nel secondo motivo: discussione sull'idoneità della condotta tentata valutata ex ante; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile nei limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato per vizio di motivazione riguardo al giudizio di credibilità del testimone; la Corte ha ritenuto la questione riconducibile alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo specifica indicazione di travisamento.

  • art. 495, comma 4 bis, c.p.p.

    "nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta"

    Norma sul consenso per la rinuncia alle prove: la Corte ha ricordato che, se la parte non presta consenso o si oppone, il giudice deve motivare la revoca e valutare la perdurante necessità dell'audizione; nel caso la revoca è stata motivata adeguatamente dai giudici di merito.

  • art. 582 cod. pen. (lesioni)

    Il reato di lesioni (capo B) è stato estinto per remissione di querela, come risultante dal verbale allegato al ricorso; ciò ha determinato l'annullamento parziale della sentenza.

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    Richiamato nel procedimento per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sul merito sostanziale.

Massime di principio

  • La discordanza formale tra imputazione e motivazione non comporta automaticamente nullità: occorre dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa e una trasformazione sostanziale del fatto che abbia impedito la difesa sull'oggetto dell'accusa.
  • La causa di non punibilità prevista per fatti fra congiunti (art. 649 c.p.) può essere esclusa se nel fatto è stato impiegato l'uso della violenza alla persona; tale esclusione vale anche per i delitti tentati.
  • La remissione di querela documentata e accettata estingue il reato perseguibile a querela di parte; l'allegazione in cassazione di un verbale non prodotto nei gradi inferiori può rilevare e comportare annullamento parziale quando provi l'estinzione.
  • Le valutazioni sulla credibilità dei testimoni e sulla necessità di ulteriori assunzioni probatorie sono in via generale di competenza dei giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nei casi di travisamento della prova chiaramente e specificamente indicato dal ricorrente.
  • In presenza della cosiddetta "doppia conforme" (primo e secondo grado concordi), il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è più ristretto: il ricorrente deve indicare specificamente atti o elementi introdotti nella motivazione di secondo grado non valutati in primo grado per potere ottenere sindacato.
  • La rinuncia alle prove da parte del pubblico ministero richiede una valutazione giudiziale motivata quando la controparte si oppone: il giudice deve motivare l'eventuale revoca dell'ammissione della prova sulla base dell'efficacia dimostrativa delle prove già raccolte.

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