Cassazione Penale, Sentenza n. 18385/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente propose ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. B), C) ed E) e art. 521 c.p.p. per presunta discrepanza tra l'imputazione (tentata estorsione mediante minaccia) e la motivazione delle sentenze che contestavano anche violenza fisica non formalmente imputata, invocando l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.; (2) vizio relativo all'idoneità ex ante della condotta tentata (art. 56 e 629 c.p.) per la presenza di terzi che avrebbero impedito l'esito; (3) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata valutazione della credibilità del testimone Tullio Maitilasso, le cui dichiarazioni in dibattimento contrasterebbero con quelle rese in sede di iscrizione notizia; (4) violazione dell'art. 495 comma 4 bis c.p.p. per la rinuncia del P.M. all'audizione della teste Luisa Bevilacqua senza il consenso della difesa e la revoca ritenuta "superflua e ridondante" dal primo giudice; (5) omissione nella decisione circa la remissione di querela e la sua accettazione rispetto al capo B (lesioni), con allegazione al ricorso del verbale di remissione e accettazione del 03/09/2016 che, se efficace, avrebbe estinto il reato di lesioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato soltanto il quinto motivo: ha accolto l'allegazione del verbale di remissione e accettazione della querela relativo al capo B (lesioni) e ha dichiarato estinto quel reato, annullando la sentenza impugnata in parte qua e eliminando la pena relativa (mesi 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa). Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili: il primo è stato ritenuto infondato perché non è emersa in concreto una lesione del diritto di difesa per la presunta discordanza tra imputazione e decisione (il fatto era chiaramente individuato nella denuncia e il dibattimento ha trattato la condotta con violenza e minaccia); i motivi secondo e terzo sono stati considerati inammissibili per i limiti del sindacato di legittimità, specie in presenza di una "doppia conforme"; il quarto è stato rigettato perché la difesa non si oppose formalmente alla rinuncia ed i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la non necessità dell'ulteriore audizione. Confermata quindi la condanna per il resto (in particolare per la tentata estorsione).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) - C) - E)
Norma richiamata dal ricorrente per attingere i vizi di motivazione, illogicità e travisamento della prova; la Corte ha applicato i limiti derivanti dalla riforma (L. n.46/2006) e ha ritenuto non sussistente il vizio salvo il caso specifico della remissione di querela.
art. 521 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per dedurre difetto di correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui rileva il pregiudizio concreto alla difesa più che la mera discrepanza formale.
art. 649 cod. pen.
Richiamata in relazione alla causa di non punibilità per fatti tra congiunti; la Corte ha affermato che l'esclusione di tale causa opera quando vi sia impiego di violenza alla persona anche nel tentativo, quindi non applicabile se la condotta estorsiva ha previsto violenza.
art. 56 cod. pen. e art. 629 cod. pen.
Richiamati nel secondo motivo: discussione sull'idoneità della condotta tentata valutata ex ante; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile nei limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.
art. 192 c.p.p.
Invocato per vizio di motivazione riguardo al giudizio di credibilità del testimone; la Corte ha ritenuto la questione riconducibile alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo specifica indicazione di travisamento.
art. 495, comma 4 bis, c.p.p.
"nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta"
Norma sul consenso per la rinuncia alle prove: la Corte ha ricordato che, se la parte non presta consenso o si oppone, il giudice deve motivare la revoca e valutare la perdurante necessità dell'audizione; nel caso la revoca è stata motivata adeguatamente dai giudici di merito.
art. 582 cod. pen. (lesioni)
Il reato di lesioni (capo B) è stato estinto per remissione di querela, come risultante dal verbale allegato al ricorso; ciò ha determinato l'annullamento parziale della sentenza.
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato nel procedimento per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sul merito sostanziale.
Massime di principio
- La discordanza formale tra imputazione e motivazione non comporta automaticamente nullità: occorre dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa e una trasformazione sostanziale del fatto che abbia impedito la difesa sull'oggetto dell'accusa.
- La causa di non punibilità prevista per fatti fra congiunti (art. 649 c.p.) può essere esclusa se nel fatto è stato impiegato l'uso della violenza alla persona; tale esclusione vale anche per i delitti tentati.
- La remissione di querela documentata e accettata estingue il reato perseguibile a querela di parte; l'allegazione in cassazione di un verbale non prodotto nei gradi inferiori può rilevare e comportare annullamento parziale quando provi l'estinzione.
- Le valutazioni sulla credibilità dei testimoni e sulla necessità di ulteriori assunzioni probatorie sono in via generale di competenza dei giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nei casi di travisamento della prova chiaramente e specificamente indicato dal ricorrente.
- In presenza della cosiddetta "doppia conforme" (primo e secondo grado concordi), il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è più ristretto: il ricorrente deve indicare specificamente atti o elementi introdotti nella motivazione di secondo grado non valutati in primo grado per potere ottenere sindacato.
- La rinuncia alle prove da parte del pubblico ministero richiede una valutazione giudiziale motivata quando la controparte si oppone: il giudice deve motivare l'eventuale revoca dell'ammissione della prova sulla base dell'efficacia dimostrativa delle prove già raccolte.
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