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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33648/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto l'accompagnamento coattivo del teste Oscar Fernando Lucas Gamboa (anche querelante), sostenendo che l'atto è strutturalmente abnorme e illegittimo perché il codice di rito, dopo la novella, vieta l'accompagnamento coattivo del querelante nei casi in cui la mancata comparizione integrerebbe remissione tacita di querela. In tal modo, secondo il ricorrente, il provvedimento avrebbe precluso la possibilità di estinzione del reato per remissione tacita ai sensi dell'art. 152 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto del ricorrente. Ha ritenuto che, anche se fosse intervenuto un accompagnamento coattivo, ciò non impedisce che, in presenza dei presupposti di legge, possa già essersi determinata l'improcedibilità per remissione tacita della querela; viceversa, se la remissione non può verificarsi per altri motivi, mancherebbe comunque l'interesse ad impugnare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che contiene il reato contestato all'imputato; la decisione non entra nel merito della fattispecie di reato ma si limita a questioni processuali relative alla comparizione del querelante/teste.

  • art. 152 cod. pen. (come novellato)

    quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone

    La novella ha introdotto una forma di remissione processuale tacita: l'assenza ingiustificata del querelante, citato come testimone, può essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela e determinare l'improcedibilità del reato, salvo eccezioni (minori, incapaci, persone vulnerabili o chi agisce in luogo della persona offesa).

  • art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Limita il potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo del testimone/querelante nei casi in cui la mancata comparizione integri la remissione tacita della querela; vale cioè solo quando la remissione tacita è consentita dalla legge.

  • art. 152, quarto comma, cod. pen.

    Esclude l'applicazione della nuova causa di remissione tacita per persone offese minorenni, incapaci o in condizioni di particolare vulnerabilità e nei casi in cui la querela sia stata proposta da chi agisce in luogo della persona offesa (es. esercenti responsabilità genitoriale, tutori, amministratori di sostegno autorizzati).

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 (art. 1, comma 1, lett. h))

    Provvedimento normativo che ha novellato l'art. 152 c.p. introducendo la remissione processuale tacita collegata alla mancata comparizione del querelante come testimone, in linea con la riforma deflattiva del 2022.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata come esempio di clausola di salvaguardia analoga che il legislatore ha ritenuto non necessaria nella novella; la Corte osserva che il controllo sulla giustificazione dell'assenza resta comunque dovere del giudice.

Massime di principio

  • La mancata comparizione del querelante, previamente avvertito, può integrare remissione tacita della querela se l'assenza è senza giustificato motivo; questa nuova fattispecie è stata introdotta dalla riforma del 2022.
  • Il potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo è limitato quando l'assenza del querelante potrebbe determinare la remissione tacita: il giudice deve verificare l'esistenza di un giustificato motivo prima di adottare misure coercitive.
  • Esistono esclusioni per soggetti vulnerabili (minori, incapaci, persone vulnerabili) e per chi ha agito in luogo della persona offesa; in questi casi la remissione tacita non opera.
  • Per impugnare un provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo occorre dimostrare un interesse concreto e attuale: se la remissione tacita è già verificata o comunque non può essere impedita dal provvedimento impugnato, il ricorso è infondato per mancanza di interesse.
  • La valutazione delle circostanze che giustificano o meno la mancata comparizione è rimessa al giudice di merito con apprezzamento di fatto non sindacabile in Cassazione salvo profili di diritto; il giudice di legittimità verifica soprattutto la correttezza dell'inquadramento giuridico e l'esistenza dell'interesse ad impugnare.

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