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Sentenza

Sentenza n. 92/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2024 in data 16 marzo 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 236/2024, recante l’obbligo di attribuire alla ricorrente € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 236/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, dal dovuto al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza in data 15 febbraio 2025 e l’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Parma il 2 luglio 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omesso adempimento. Ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che questi operi entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 700,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle statuizioni contenute in un provvedimento giurisdizionale esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una somma di denaro per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato da eseguire ai fini della corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pronuncia contenga obblighi puntuali a carico dell’Amministrazione.
  • La notificazione della sentenza e la certificazione del suo passaggio in giudicato, unitamente alla mancata esecuzione non contestata dall’Amministrazione, sono elementi sufficienti a fondare l’ordine giudiziale di ottemperanza, ove sia decorso anche il termine previsto per l’adempimento delle Amministrazioni dello Stato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e a una specifica richiesta dell’interessato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in forza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente della stessa Amministrazione debitrice, già inserito nella relativa struttura, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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