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Sentenza

Sentenza n. 1396/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza «della sentenza n. 4682/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23/10/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta docente l'importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari»;

Giustizia amministrativa202503021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 2.500 euro sulla Carta del docente, oltre agli accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto all'accredito sulla Carta del docente dell'importo complessivo di 2.500 euro, relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre al valore corrispondente a quello perduto, interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, che non aveva effettuato l'accredito. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità dell'azione, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, chiarendo che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dotata dell'attestazione di conformità, e non dipende dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ha ordinato l'esecuzione integrale della sentenza entro 120 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, stabilendo che egli intervenga su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni, anche mediante atti di variazione di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e tramite funzionario delegato. Ha escluso compensi per il commissario, ritenendo l'attività rientrante nei suoi compiti istituzionali, e ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione forzata.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia; ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 rileva la notificazione della sentenza dotata di attestazione di conformità.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale fondamento del riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità.
  • La mancata esecuzione, anche solo parziale, di una sentenza passata in giudicato legittima il ricorso per ottemperanza e impone all'amministrazione di dare esecuzione integrale al comando giudiziale entro il termine stabilito dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine per adempiere.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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