Sentenza n. 1108/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente chimico, nella parte relativa all’ammissione e alla collocazione dei candidati classificatisi al primo e al secondo posto
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria e gli atti di ammissione dei primi due classificati, sostenendo che entrambi fossero privi del requisito di partecipazione relativo al diploma di specializzazione. Quanto alla prima classificata, hanno dedotto che il dottorato di ricerca in scienze chimiche non potesse sostituire il diploma di specializzazione, poiché il bando prevedeva tale requisito in termini esclusivi e consentiva espressamente, quale unica alternativa, lo svolgimento di tre anni di servizio con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico. Quanto al secondo classificato, hanno sostenuto che il servizio prestato come collaboratore professionale di ricerca sanitaria in chimica analitica non integrasse l’esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico. Le ricorrenti hanno affermato di avere interesse all’esclusione dei primi due classificati per ottenere una migliore collocazione in graduatoria, eventualmente utile in caso di scorrimento o di utilizzo della graduatoria da parte della stessa o di altre amministrazioni. I controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità per mancata evocazione della terza classificata e, soprattutto, per difetto di interesse concreto e attuale, non essendo sufficiente il mero miglioramento della posizione in graduatoria in vista di uno scorrimento eventuale.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha respinto la prima eccezione processuale: la terza classificata non doveva essere chiamata in giudizio, poiché le ricorrenti non ne contestavano la posizione e la sua eventuale collocazione al primo posto l’avrebbe resa cointeressata, non controinteressata. Ha invece accolto l’eccezione di carenza di interesse ad agire e ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, senza esaminare nel merito le censure sui requisiti di partecipazione della prima e del secondo classificato. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che il candidato deve superare la prova di resistenza, dimostrando che l’accoglimento del ricorso gli consentirebbe di conseguire una posizione utile e un’utilità concreta e attuale. Il mero avanzamento in graduatoria, destinato a lasciare comunque le ricorrenti fuori dalle posizioni utili all’assunzione, e la sola eventualità di un futuro scorrimento integrano una chance ipotetica e non sono sufficienti a radicare l’interesse a ricorrere. Le spese sono state compensate in ragione della natura e della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse
L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale e deve consistere nella necessità di ottenere, mediante l’intervento giudiziale, un risultato utile e giuridicamente apprezzabile non altrimenti conseguibile.
art. 2 del bando di concorso
1) diploma di laurea in Chimica o laurea specialistica/magistrale in Chimica, Chimica Industriale o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o altra equipollente; 2) Diploma di specializzazione in una delle discipline previste dal DM n. 716 del 16/09/2016 e dal D.M. 30/01/1998 e s.m.i.; 3) Iscrizione all’Albo professionale dei Chimici
La disposizione del bando è stata richiamata dalle ricorrenti per sostenere l’esclusività del requisito della specializzazione, salvo la sostituzione espressamente prevista con tre anni di servizio in funzioni proprie della professione sanitaria di chimico; il TAR non ha esaminato tale questione di merito.
art. 6-bis d.l. n. 75/2023
È stato richiamato dalle ricorrenti in relazione alla possibilità di valorizzare l’esperienza professionale alternativa al diploma di specializzazione; il TAR non ha esaminato nel merito la concreta riconducibilità del servizio prestato dal secondo classificato a tale previsione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure concorsuali, il candidato che impugna la graduatoria deve dimostrare, mediante la prova di resistenza, che l’eliminazione delle illegittimità dedotte gli consentirebbe di conseguire una posizione utile e un’utilità concreta e attuale, come l’ammissione tra i vincitori o l’immediata assunzione.
- Il mero miglioramento della posizione in graduatoria, se non conduce il ricorrente in una posizione utile per il conseguimento del bene della vita, non integra un interesse concreto e attuale ad agire.
- La possibilità meramente eventuale di un futuro scorrimento della graduatoria o del suo utilizzo da parte di altre amministrazioni, non accompagnata dalla dimostrazione di una concreta possibilità di conseguire l’assunzione, costituisce una chance ipotetica e non è sufficiente a fondare l’interesse al ricorso.
- Il candidato non può agire quale defensor legitimitatis per ottenere la corretta formazione della graduatoria quando l’eventuale rimozione degli atti illegittimi non gli procurerebbe un risultato concretamente utile e immediatamente apprezzabile.
- Il concorrente la cui posizione non è contestata e che, per effetto dell’eventuale accoglimento del ricorso contro candidati collocati in posizione superiore, conseguirebbe a sua volta una posizione migliore, è cointeressato e non controinteressato; pertanto, la sua mancata evocazione in giudizio non determina, per ciò solo, l’inammissibilità del ricorso.
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