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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13679/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una delibera condominiale del 15 giugno 2011. La Corte d'appello di Lecce, investita del gravame, aveva accolto il primo motivo di appello dichiarando tempestiva l'impugnazione della delibera, ma aveva poi rigettato nel merito la domanda di annullamento/invalidità. La parte che aveva promosso il giudizio di legittimità ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Il condominio ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione. La Corte di cassazione ha esaminato anzitutto tale eccezione di rito, verificando che il ricorso era stato notificato il 7 gennaio 2021 mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata il 5 giugno 2020; poiché il processo era iniziato nel 2011, trovava applicazione il termine semestrale per impugnare, scaduto il 5 gennaio 2021. Ne è derivato il rilievo della tardività del ricorso e la sua declaratoria di inammissibilità, senza esame dei motivi di merito.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva notificazione, in quanto proposto oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • L. n. 53/1994

    È richiamata come base della notificazione effettuata dal difensore della ricorrente; la Corte utilizza la ricevuta di accettazione del plico notificato ai fini della verifica della data di notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il termine lungo per impugnare è applicabile, la tempestività del ricorso per cassazione va verificata confrontando la data di notificazione con il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Se la notificazione del ricorso avviene oltre la scadenza del termine di impugnazione, il ricorso è inammissibile e la Corte non esamina i motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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