Cassazione Penale, Sentenza n. 16129/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di permesso premio da parte di Antonino Lauria, detenuto in regime di ergastolo; il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo avverso il decreto di rigetto fondandosi sulla mancata collaborazione con la giustizia, su pareri di organi antimafia che richiamavano il suo passato ruolo nel clan Santapaola e sul pericolo di ripristino dei collegamenti mafiosi; la difesa ha contestato la valutazione sostenendo l'esistenza di un percorso trattamentale positivo e consolidato, l'assenza di fatti di mafia recenti, la remissione del debito per spese processuali, versamenti a favore dell'associazione Libera e la impossibilità di collaborare per timore per l'incolumità dei familiari
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. La Corte ha ritenuto che il Collegio di merito non abbia adeguatamente valutato gli elementi positivi del percorso intramurario, non abbia verificato in modo sufficiente la reale situazione economica e l'impossibilità oggettiva di adempiere alle obbligazioni pecuniarie, e abbia dato eccessivo rilievo a elementi biografici remoti e a pareri negativi che non documentavano collegamenti attuali con la criminalità. La Corte ha inoltre chiarito l'ambito di applicazione della disciplina post-d.l. 162/2022 e ricordato che la nuova disciplina si applica salvo che il detenuto avesse già raggiunto, prima dell'entrata in vigore, un grado di rieducazione adeguato; nel caso di specie la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina novellata ma ha censurato la motivazione del Tribunale per mancanza di approfondimento istruttorio e illogicità sul punto delle obbligazioni civili e dei versamenti riparatori
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen. (come modificato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. in L. 30 dicembre 2022, n. 199)
Introduce una presunzione relativa di perdurante pericolosità per i detenuti per reati di mafia; consente comunque il permesso premio anche in assenza di collaborazione se l'interessato dimostra l'assenza di collegamenti attuali e del pericolo di ripristino, allegando elementi specifici e l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiervi
art. 30-ter Ord. pen.
ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ... il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni ...
Stabilisce i requisiti generali per i permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro
art. 58-ter Ord. pen.
Regola la collaborazione con la giustizia; la mancanza di collaborazione può fondare una presunzione relativa di collegamenti con l'organizzazione, ma tale presunzione è vincibile con elementi idonei a dimostrarne l'insussistenza
sentenza Corte costituzionale n. 253/2019
Ha dichiarato illegittima la parte dell'art. 4-bis che impediva automaticamente i permessi premio ai non collaboranti, affermando che la presunzione di pericolosità è relativa e può essere superata con elementi che escludano l'attualità dei collegamenti e il rischio di ripristino
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. L. 30 dicembre 2022, n. 199)
Ha inasprito i requisiti per l'accesso ai permessi premio per determinate fattispecie (tra cui reati di mafia), richiedendo in particolare l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiervi e l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla mera partecipazione trattamentale
Massime di principio
- Per i detenuti per reati 4-bis che non collaborano è vigente una presunzione relativa di collegamenti/pericolosità che può essere vinta mediante allegazione di elementi concreti (anche logici) che escludano collegamenti attuali e il rischio di loro ripristino
- Dopo il d.l. 162/2022 l'accesso ai permessi premio richiede, oltre agli elementi probatori usuali, la prova dell'adempimento delle obbligazioni civili o la dimostrazione dell'assoluta impossibilità di adempiervi; il giudice valuta anche iniziative verso le vittime ma queste non sono sempre obbligatorie
- Il richiedente deve fornire una 'prospettazione di massima' di circostanze favorevoli; il giudice può integrare l'istruttoria d'ufficio acquisendo informazioni da Procure e Organi di sicurezza, ma i pareri negativi devono essere basati su elementi attuali e concreti, non solo su fatti biografici remoti
- Nei giudizi prognostici (rischio futuro di ripristino dei collegamenti) il valore probatorio è spesso di natura logico-probabilistica: elementi quali percorso trattamentale consolidato, assenza di fatti successivi alla carcerazione e legami familiari stabili possono concorrere a confutare la presunzione
- Il tribunale deve indagare adeguatamente la capacità economica del detenuto quando valuta l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie o la loro impossibilità: versamenti "simbolici" vanno valutati in relazione alle reali disponibilità
- Se il detenuto al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina aveva già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato, deve valutarsi l'applicabilità della disciplina previgente per evitare lesione dei principi costituzionali di eguaglianza e finalismo rieducativo
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