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Sentenza

Sentenza n. 5497/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza del giudicato civile sul riconoscimento della Carta elettronica per il docente, ma aveva liquidato le spese di lite in misura ritenuta inadeguata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante non ha contestato il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, già disposto in sede di ottemperanza del giudicato civile per l’importo complessivo di euro 2.500,00. Ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, ritenendone inadeguata la misura. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione in materia di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza appellata, liquidando le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in euro 800,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Quanto al grado di appello, applicando il principio di soccombenza e considerando che il valore della controversia era limitato al solo capo sulle spese del primo grado, ha liquidato ulteriori euro 300,00, oltre agli accessori di legge, sempre con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per il docente

    La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile, per l’importo complessivo di euro 2.500,00.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»

    Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano concisamente individuati i motivi della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o sul richiamo a un precedente conforme.

Massime di principio

  • Quando l’appello investe esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado è limitato all’importo delle spese contestate e tale elemento può incidere sulla liquidazione delle spese del grado d’appello.
  • In caso di accoglimento dell’impugnazione sul capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, il giudice d’appello può riformare parzialmente la sentenza e procedere direttamente a una nuova liquidazione delle spese, applicando il principio di soccombenza.
  • Il giudice amministrativo può motivare mediante rinvio a un consolidato indirizzo giurisprudenziale della propria Sezione, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., purché il rinvio consenta di individuare la ragione decisiva della pronuncia.
  • La parte vittoriosa ha diritto alla rifusione del contributo unificato versato o anticipato, ove dovuto, a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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