Cassazione Penale, Ordinanza n. 04219/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza del motivo, ritenuto contrario alla disciplina codicistica e all'orientamento di legittimità consolidato sulla recidiva qualificata e sui suoi effetti sulla prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 c.p., sostenendo un'interpretazione della disciplina della prescrizione e degli effetti della recidiva che la Corte ha ritenuto manifestamente infondata. Dal testo emerge che la questione riguardava l'incidenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sul calcolo del termine base di prescrizione e sull'entità della proroga conseguente agli atti interruttivi. La Corte ha rilevato che il ricorso si poneva in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Il termine base di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale quando questa integri una circostanza aggravante ad effetto speciale.
art. 161 c.p.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide anche sulla misura della proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi.
art. 157, comma secondo, c.p.
Richiamato per affermare che la recidiva qualificata incide sul computo del termine base di prescrizione.
art. 161, comma secondo, c.p.
Richiamato per affermare che la recidiva qualificata incide sull'entità della proroga del termine prescrizionale in caso di atti interruttivi.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quando assume natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul termine base di prescrizione sia sulla proroga del termine in caso di atti interruttivi.
- In materia di prescrizione, non è consentita un'interpretazione che rimetta al giudice una valutazione caso per caso sulla rilevanza della recidiva qualificata, poiché ciò contrasterebbe con il principio di tassatività.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo deduce una violazione di legge fondata su un'interpretazione manifestamente incompatibile con la normativa vigente e con il diritto vivente consolidato.
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