Cassazione Civile, Ordinanza n. 36920/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la sua impugnazione avverso il capo della decisione di primo grado relativo alla compensazione delle spese di lite. Ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente la soccombenza reciproca, avesse escluso la rilevanza del principio di causalità e avesse ritenuto non necessaria una specifica motivazione per la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca. La controversia di merito, per quanto emerge dal testo, riguardava anche una domanda riconvenzionale di pagamento di euro 75.000 a titolo di ulteriore caparra confirmatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse conforme a principi consolidati: la soccombenza reciproca può ricorrere in presenza di domande contrapposte cumulate nello stesso processo o di accoglimento parziale della domanda; in tale ipotesi il giudice può compensare le spese nell'ambito della sua discrezionalità, purché non ponga le spese, neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa; inoltre, nel regime applicabile al caso, la soccombenza reciproca esimeva dall'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione. La Corte ha anche osservato che l'affermazione della Corte d'appello sulla neutralizzazione del principio di causalità era imprecisa, ma senza incidenza sulla correttezza della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
regola la soccombenza in tema di spese processuali; il ricorso contestava la sua applicazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito sulle spese.
art. 92 c.p.c.
nel testo applicabile al caso, la compensazione delle spese per soccombenza reciproca non richiedeva l'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni; il potere di compensazione resta discrezionale entro il limite di non addossare spese alla parte totalmente vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la soccombenza reciproca può ricorrere anche quando nel medesimo processo siano cumulate domande contrapposte tra le stesse parti, oppure quando l'unica domanda sia accolta solo parzialmente.
- Quando sussiste soccombenza reciproca, il giudice di merito ha potere discrezionale di compensare le spese, purché non ponga, in tutto o in parte, il carico delle spese sulla parte interamente vittoriosa.
- Nel regime applicabile richiamato dalla decisione, la compensazione per soccombenza reciproca non richiede una specifica motivazione in termini di gravi ed eccezionali ragioni.
- Il principio di causalità della lite può essere richiamato nel contesto della compensazione delle spese, ma un'inesatta affermazione sul punto non comporta cassazione se la decisione risulta comunque sorretta da corretti presupposti di soccombenza reciproca e da legittimo esercizio del potere di compensazione.
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