Sentenza n. 1328/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata in data 25.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per più anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 novembre 2024, notificata al Ministero il 16 gennaio 2025 e non impugnata. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e per l'anno 2023/24, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione secondo legge. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il diritto azionato e il mancato adempimento risultavano documentati e non erano stati contestati dall'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, limitatamente all'attribuzione della carta docente o del contributo alla formazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, in considerazione dell'esiguità dell'importo, con riserva di provvedervi su istanza in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 2, lettera e)
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per la penalità, riservandone l'eventuale applicazione in caso di ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in legge 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine consente alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure necessarie all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento; il TAR ha rilevato che tale termine era decorso inutilmente.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
maggiorarsi di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
La sentenza del giudice del lavoro, di cui è stata chiesta l'ottemperanza, aveva disposto la maggiorazione dell'importo dovuto secondo tale disposizione.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione a favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adottare, entro un termine assegnato, tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del comando giudiziale.
- In sede di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, individuandolo anche in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può ritenerne non sussistenti allo stato i presupposti, anche in ragione dell'esiguità dell'importo, riservandone la valutazione in caso di persistente inottemperanza.
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